Le successioni puntano sull’online
Anche la
Il nuovo modello di dichiarazione di successione, reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, permette di:
• compilare e trasmettere la dichiarazione;
• calcolare le imposte da versare in autoliquidazione; e:
• richiedere le volture catastali degli immobili.
Il formato elettronico permette anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati. La dichiarazione di successione in formato digitale può essere presentata in via telematica all’agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l’ufficio territoriale dell’agenzia competente per la lavorazione del modello stesso.
Al modello della dichiarazione di successione telematica devono essere allegati tutti i documenti utili alla dichiarazione, necessariamente in formato conforme, cioè scansionati in file di formato “pdf/a” o “tiff”. Quanto al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addebito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell’ufficio territoriale competente dell’agenzia delle Entrate, è possibile pagare le somme dovute anche con modello F24.
Il nuovo modello digitale è composto di due fascicoli: il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della predisposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.
In generale, nel primo fascicolo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell’eredità, devono essere indicati, ove presenti, i dati relativi ai beni immobili (terreni e fabbricati), i documenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge. Nel secondo fascicolo, invece, devono essere indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo fascicolo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tavolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.
Una curiosità: il nuovo modulo (come d’altronde accadeva per il modulo cartaceo) reca un apposito quadro – denominato Quadro ES nel modulo digitale – destinato a contenere la menzione delle donazioni che il de cuius, durante la sua vita, ha disposto a favore di eredi e legatari. Si tratta del cosiddetto “coacervo” delle donazioni, e cioè l’applicazione della norma che, quando l’imposta di successione e donazione era strutturata sulla base di aliquote progressive, impediva di eludere appunto la progressività dell’imposta mediante uno spacchettamento del patrimonio del de cuius in una pluralità di donazioni, al fine di contenere il valore donato nello scaglione esente da imposta oppure negli scaglioni di valore imponibile tassati con le aliquote inferiori. Senonchè, la Cassazione ha di recente sancito (nelle sentenze 24940/2016 e 26050/2016, Sole 24 Ore del 28 dicembre 2016) che la normativa sul coacervo deve intendersi abrogata a far tempo dall’entrata in vigore della legge 342/2000.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware