I temi di NT+Le massime di Cassazione

Le ultime sentenze su società di comodo, accertamento, Iva e Irap

di Ferruccio Bogetti e Luca Benigni

La società di comodo può detrarsi l’Iva delle operazioni passive

La società, fiscalmente considerata “non operativa” è, comunque, legittimata a portarsi in detrazione l’Iva assolta sugli acquisti, perché, fermo restando che non si tratti di costi fittizi e/o di fattispecie fraudolenta o comunque elusiva, deve sempre essere rispettato il principio fondamentale di neutralità dell’imposta, e la prova della sussistenza del diritto può essere fornita anche in sede processuale.

O Cassazione, ordinanza 28251/2021

Accertamento sintetico, fuori l’immobile se le spese sono pagate dall’ex

L’immobile, che resta nella disponibilità dell’intera famiglia, non può generare il reddito determinato sinteticamente interamente in capo alla moglie soggetta ad accertamento redditometrico. Infatti l’Amministrazione deve considerare la situazione di fatto generata dalla dichiarazione del coniuge prodotta in giudizio, e dell’ordinanza resa dal giudice civile nel giudizio di separazione personale dei coniugi in base alla quale le spese dell’immobile restano in capo al marito.

O Cassazione, ordinanza 28257/2021

Motivazione apparente se la Ctr non si pronuncia e rinvia alla sentenza in Ctp

L’omessa disamina dei motivi dell’appello e il generico richiamo al contenuto motivazionale della sentenza di primo grado rendono nulla la sentenza di secondo grado per motivazione meramente apparente. Non costituisce, infatti, espressione di autonomo processo deliberativo la motivazione della sentenza di appello che rinvia “per relationem” alla sentenza di primo grado, senza alcun esame critico dei motivi del gravame a causa della generica condivisione della ricostruzione già svolta da primo giudice.

O Cassazione, ordinanza 28320/2021

Utilizzo consapevole di fatture inesistenti, in Cassazione si deduce il vizio di motivazione

Il motivo del ricorso proposto dall’Amministrazione per la cassazione della sentenza della Ctr volto a censurare la mancanza di consapevolezza della contribuente nell’utilizzo delle fatture soggettivamente inesistenti, così come statuito dal giudice di merito, non può essere formulato quale violazione e/o falsa applicazione delle norme codicistiche in materia di prova, ma solo censurando il vizio di motivazione della sentenza. Questo perché il ricorso per cassazione non può mai risolversi nella critica alla valutazione delle prove operata dal giudice e/o in una richiesta di revisione del fatto e/o degli elementi di prova raccolti nel processo tributario, che resta attività espressione del libero convincimento ed opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito.

O Cassazione, ordinanza 28334/2021

Avvocato senza Irap se le spese per le domiciliazioni sono meno del 10% dei compensi

AI fini Irap non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, perché, laddove in particolare essi siano di ammontare irrisorio inferiore al 10% dei compensi dichiarati, si tratta di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività.

O Cassazione, ordinanza 28341/2021

Senza riporto il credito Iva si utilizza entro il secondo anno da quando è sorto

Il credito Iva maturato, anche in presenza di dichiarazioni Iva puntualmente presentate, non può sempre essere utilizzato in compensazione se non viene puntualmente riportato in esse, perché la detrazione del credito Iva non può mai avvenire oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al secondo anno successivo a quello in cui il diritto sorge.

O Cassazione, sentenza 28445/2021

Integrazione postuma dei motivi dell’impugnazione se non lede i diritti della difesa

Nel corso del giudizio tributario è ammessa l’integrazione postuma dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la formazione, da parte dell’Amministrazione, di un atto impositivo non sufficientemente motivato, purché siano rispettate due condizioni. Intanto, la successiva esternazione della motivazione non deve ledere i diritti di difesa dell’interessato. Poi i fondamenti del provvedimento impugnato dovevano essere già percepibili, in base del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, nella fase endoprocedimentale.

O Cassazione, ordinanza 28560/2021