Controlli e liti

Leasing, crediti ceduti in garanzia sotto l’ombrello della sostitutiva

Imposta sostitutiva anche sulla cessione pro solvendo di crediti a garanzia del contratto di finanziamento

ADOBESTOCK

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il contratto di leasing, anche se stipulato con un intermediario finanziario diverso da una banca, rientra tra gli atti che possono beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine previsto dagli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2017.
Inoltre, rientra nell’ambito applicativo del medesimo regime anche la cessione pro solvendo di crediti, effettuata a garanzia del contratto di leasing, in quanto si tratta di un atto inerente al contratto di finanziamento principale. Tutto ciò è quanto affermato dalla Ctr dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza 737/7/2019 (presidente Riviezzo, relatore Di Marcotullio).

La vicenda
Una società di persone effettua, in favore di una società di leasing, una cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Gestore dei servizi energetici Spa (Gse) e derivanti dall’applicazione di tariffe incentivanti. La cessione è effettuata a garanzia di un contratto di leasing stipulato precedentemente.

Tassazione dei crediti ceduti
All’atto della stipula, la cessione di crediti in garanzia viene assoggettata prudenzialmente alla tassazione ai fini dell’imposta di registro nella misura dello 0,5 per cento. Tuttavia, la società chiede il rimborso di questa imposizione, ritenendo sussistenti i requisiti per usufruire del regime di esonero sancito dal richiamato articolo 15 del Dpr 601/1973, vale a dire l’effettuazione di una operazione (la cessione in garanzia di crediti) inerente un contratto di finanziamento rientrante nell’ambito applicativo della norma.
In relazione alla richiesta di rimborso l’agenzia delle Entrate emette un provvedimento di diniego, che viene impugnato dalla società. I giudici di primo grado rigettano il ricorso, ma la Ctr ribalta l’esito del giudizio e annulla il rifiuto espresso al rimborso emesso dall’Agenzia.

La sentenza
I giudici rilevano anzitutto che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuta la pronuncia 242 della Corte costituzionale del 20 novembre 2017, peraltro già recepita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (viene citata la sentenza 19106/2018), che ha sancito l’applicazione estensiva del regime di imposta sostitutiva anche ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine posti in essere con intermediari finanziari diversi delle banche.
Chiarita l’applicabilità del regime agevolativo al contratto di leasing, la Ctr rileva che l’atto di cessione di crediti in garanzia è senza dubbio un atto inerente all’operazione principale di finanziamento, in quanto volto a garantire l’estinzione del debito assunto dal contribuente nei confronti della società di leasing.

Stante tale rapporto di inerenza, l’atto di cessione di crediti in garanzia rientra sotto l’«ombrello» del pagamento dell’imposta sostitutiva sull’operazione principale e, di conseguenza, gode del regime di esenzione (da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, nonché tasse sulle concessioni governative) stabilito dall’articolo 15 del Dpr 601/1973. Su queste basi, la Ctr annulla il provvedimento di diniego del rimborso, condannando altresì l’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

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