Adempimenti

Leasing nautico, ammessa la rettifica della dichiarazione

Assonime evidenzia che invece per la dichiarazione di alto mare invece non è prevista procedura correttiva

La Dichiarazione di alto mare e di leasing nautico, utili per la non applicazione dell’Iva, stabiliscono delle regole non omogenee per quanto riguarda le modalità di correzione senza sanzioni dei dati previsionali originariamente inseriti. Questo è uno dei profili evidenziati da Assonime nella circolare 33/2021 di ieri con cui l’Associazione ha analizzato e commentato le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2021 su operazioni relative alle navi adibite alla navigazione in alto mare, non imponibili ex articolo 8-bis, e i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, non territorialmente rilevanti ex articolo 7-sexies.

In particolare, la circolare affronta con attenzione il tema della verifica a conclusione dell’anno solare delle dichiarazioni trasmesse sulla base di previsioni circa l’utilizzo effettivo del mezzo di trasporto, osservando che soltanto nel secondo caso, del leasing nautico (da indicare al quadro A), è prevista una procedura rettificativa del dato dichiarato preventivamente (troviamo infatti dichiarazione preventiva e consuntiva). Riguardo alla navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi, invece, il modulo (al quadro B) non prevede una dichiarazione consuntiva e neppure un termine per il cliente (per la verifica e la comunicazione al fornitore che la condizione, prevista e dichiarata, non si è realizzata) e per il fornitore (per l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26 senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Circa la dichiarazione consuntiva prevista ai sensi dell’articolo 7-sexies, muovendo dalla sentenza della Cassazione n. 15959/2013, che interpreta la mendacità della dichiarazione come «ogni e qualsiasi richiesta di fruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste dalla legge», Assonime ritiene sia da considerare mendace tanto l’invio della dichiarazione che contenga dati inesatti quanto il «mancato invio della dichiarazione a consuntivo, qualora la documentazione relativa all’utilizzo dell’imbarcazione dovesse evidenziare un utilizzo difforme rispetto al dato dichiarato».

Con riguardo al sistema sanzionatorio, Assonime (sollevando uno squilibrio già evidenziato su queste pagine) auspica che, in armonia con l’orientamento della Corte di giustizia Ue, cause C-712/17 del 2019 e C-935/19 del 2021, l’applicazione della sanzione proporzionale «per non avere effettuato il riscontro telematico» sia limitata «al solo caso in cui la dichiarazione di impiego della nave in alto mare non sia stata trasmessa all’agenzia delle Entrate» dal cliente o committente «e, cioè, in presenza di una effettiva perdita di gettito da parte dell’Erario».

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