Legittima la clausola che esclude dal consorzio chi chiede il concordato
È legittima la clausola dello statuto di un consorzio che prevede l’esclusione automatica dell’impresa che presenta domanda di accesso a una procedura concorsuale. Lo ha stabilito il tribunale di Venezia che, con la sentenza del 24 giugno scorso ha escluso che tale clausola violasse le regole sull’esecuzione dei contratti pendenti previste dall’articolo 169 della legge falimentare e il principio generale della prosecuzione dei contratti in corso. Il tribunale ha inoltre sostenuto che non c’è una differenza sostanziale tra una domanda ordinaria di ammissione al concordato preventivo e una domanda prenotativa, o con riserva (articolo 161, comma 6 della legge fallimentare) e che quindi anche la domanda prenotativa giustificava l’esclusione automatica dal consorzio.
GUARDA LE REGOLE SUI CONTRATTI PENDENTI
Lo statuto
La questione riguardava l’esclusione da un consorzio di un’impresa che aveva presentato un’istanza di concordato in bianco, sulla base di una clausola dello statuto che prevedeva la perdita automatica e «senza necessità di apposita delibera» della qualità di consorziato in caso di presentazione di una domanda di accesso ad una procedura concorsuale. In particolare lo statuto prevedeva espressamente che l’esclusione automatica dal consorzio avesse effetto dal giorno in cui veniva dichiarato il fallimento o in cui era stata presentata la domanda di accesso a una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.
Secondo l’impresa eslusa questa clausola non era legittima poiché violava sia le norme sulla prosecuzione dei contratti pendenti previste dall’articolo 169-bis sia il principio generale della prosecuzione dei contratti in corso stabilito dall’articolo 72, comma 6, in caso di liquidazione applicabile, secondo la ricorrente, anche al concordato.
Un’argomentazione che non ha convinto i giudici. Secondo il tribunale la disciplina sui contratti in crorso di esecuzione dettata dall’articolo 169-bis per il concordato preventivo e dall’articolo 72 per la liquidazione non riguarda i contratti di consorzio perché si applica solo ai contratti sinallagmatici, ossia a prestazioni corrispettive, mentre il contratto di consorzio è un contratto di scopo (si veda l’articolo in basso).
Legittima anche l’esclusione del consorziato ipso iure, senza la necessità di alcuna delibera assembleare o del consiglio direttivo, poiché anch’essa prevista dallo statuto.
Il concordato in bianco
L’altra motivazione portata dall’impresa era che l’istanza depositata aveva natura esclusivamente prenotativa e non determinava il consolidarsi della procedurae. Ma, secondo il Tribunale di Venezia, tra una domanda ordinaria di ammissione al concordato preventivo e una domanda prenotativa, o con riserva, non c’è una reale differenza, perché sono entrambe propedeutiche all’instaurazione di una procedura concorsuale. Sono inoltre sintomatiche della sussistenza di uno stato di crisi che potrebbe pregiudicare l’attività del consorzio o degli altri consorziati, a causa del meccanismo di funzionamento della responsabilità patrimoniale dei consorzi con attività esterna previsto dall’articolo 2615 del Codice civile. Infatti, secondo i giudici, la differenza tra una domanda ordinaria di ammissione al concordato preventivo e una domanda prenotativa, o con riserva, riguarda solo il fatto che la prima si basa su una documentazione completa dall’inizio, mentre la seconda si fonda su una documentazione incompleta e contiene la richiesta al tribunale di assegnazione di un termine per la produzione della documentazione mancante.
La ragione della previsione statutaria di esclusione del consorziato in determinate circostanze era preservare non solo il consorzio ma anche gli altri consorziati da conseguenze potenzialmente pregiudizievoli e il tribunale ha ritenuto che la domanda prenotativa rientrasse certamente tra queste, anche alla luce del fatto che era stato nominato un commissario giudiziale. La presentazione della domanda di concordato denota infatti l’esistenza di una situazione patrimoniale precaria e capace di esporre consorzio e consorziati a pregiudizio.
GUARDA LE REGOLE SUI CONTRATTI PENDENTI
Le regole sui contratti pendenti