Diritto

Legittima la notifica cartacea dell’accertamento con firma digitale

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1150

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Legittimo l'accertamento firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea tramite posta.

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1150 depositata ieri. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad un contribuente firmato digitalmente e notificato in forma cartacea (e non via pec).

Nel ricorso, l'interessato eccepiva anche l'illegittimità della sottoscrizione poiché non era applicabile la norma prevista dal codice dell'Amministrazione digitale. Entrambi i giudici di merito accoglievano la doglianza e l'Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma. Si ricorda che il CAD, ossia il codice dell'Amministrazione digitale ha disciplinato, in estrema sintesi, l'utilizzo degli strumenti informatici per la gestione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. In tale contesto, è stata prevista la possibilità di sottoscrivere i documenti informatici con la firma digitale. Tuttavia, l'art. 2 co. 6 del CAD, prime delle ultime modifiche, escludeva espressamente l'applicazione di tali metodi “limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale” (art. 2 co. 6 L. 82/2005).

La locuzione “atti di controllo fiscale” effettivamente non era di immediata comprensione, e poteva includere “qualunque” atto fiscale (dal verbale di verifica all'avviso di accertamento), così come riferirsi solo agli atti prodromici. Ne conseguiva, che dal tenore della norma si ponevano dubbi sull'applicabilità del CAD agli atti impositivi firmati digitalmente ma notificati in formato cartaceo.

Il D.Lgs. 217/2017, modificando il citato art. 2, ha espressamente esteso l'applicazione delle disposizioni agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione sanzioni.La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Innanzitutto, il dichiarato fine della disposizione volta alla digitalizzazione delle attività della PA comporta, quale regola generale, il ricorso ai documenti informatici.La locuzione precedentemente prevista (atti emessi “nell'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”) va riferita solo alle verifiche ed indagini, precedenti all'emissione dell'atto impositivo.

Secondo i giudici, poi, la modifica, che ha disposto l'applicazione anche per gli atti di accertamento e liquidazione, pur non rappresentando norma interpretativa retroattiva, conferma che nell'ordinamento esista una distinzione tra la fase prodromica del controllo e quella successiva dell'atto impositivo. Da qui l'applicazione anche per il passato della firma digitale.

Infine, viene ritenuta necessaria, per l'ipotesi di atto firmato digitalmente, ma notificato in forma cartacea, la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale (ex art. 23 CAD). Appare singolare che, nonostante la nuova norma abbia previsto l'applicazione delle regole digitali per il futuro, come peraltro riconosciuto nella stessa sentenza, alla fine si attribuisca una portata retroattiva, sanando così le numerose eccezioni dei contribuenti sulla vicenda e verosimilmente gli errori commessi al tempo dagli uffici

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