Controlli e liti

Lettere di compliance per i distributori automatici

immagine non disponibile

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Anche i distributori automatici entrano nel mirino dei controlli del fisco con l’invio delle prime lettere di compliance. In particolare l’agenzia delle Entrate fissa le regole per le comunicazioni di compliance, per i casi in cui, in riferimento al periodo d’imposta 2018, risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2 del Dlgs 127/2015).

Il p rovvedimento 195328/2019 di ieri stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni desunte dall’analisi dei dati relative al censimento dei distributori automatici e alla conseguente trasmissione dei dati dei corrispettivi (provvedimenti direttoriali 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017).

Queste comunicazioni, recapitate a mezzo Pec, finalizzate a stimolare l’adempimento spontaneo, sono destinate ai contribuenti che in anagrafe tributaria, risultano svolgere l’attività economica di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (codice Ateco 47.99.20):

•non hanno censito distributori automatici;

•presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni permetteranno ai contribuenti destinatari di verificare la tipologia di anomalia riscontrata dall’agenzia delle Entrate (assenza di censimento di distributori automatici o anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi per ciascuna matricola dei distributori identificati), nonché di fornire chiarimenti e documentazione a giustificazione (da restituire a indirizzo di posta elettronica dedicato).

Sarà possibile consultare i dettagli delle anomalie nell’area «L’Agenzia scrive» del portale «Fatture e corrispettivi» (sezione «Consultazione»), o del cassetto fiscale dei contribuenti.

Se il contribuente riscontra che l’attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice Ateco dichiarato, dovrà provvedere alla variazione inserendo il codice Ateco corretto nella dichiarazione Redditi 2019.

Gli errori o omissioni negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, possono essere regolarizzati con ravvedimento operoso. Le sanzioni (articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015), in caso di mancata memorizzazione, trasmissione o trasmissione con dati incompleti sono pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dell’anomalia o dell’errore (articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997) e si applica anche la sospensione della licenza di esercizio attività (articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997).

L’impatto delle omissioni ed errori negli adempimenti di versamento periodici dell’Iva e nella dichiarazione Iva possono essere regolarizzati tramite ravvedimento e con la dichiarazione Iva 2019 integrativa se presentata entro il termine del 30 aprile o se non ancora presentata rispettare il termine del 29 luglio 2019 (entro 90 giorni) per evitare l’omissione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©