Il decreto fiscale contiene anche alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria per l’applicazione del Codice del Terzo settore (Cts). Sono tre gli emendamenti approvati in prima lettura in Senato e che interessano da vicino la riforma del Terzo settore.
Il primo fornisce un’interpretazione sistematica dell’articolo 104 del Codice e riguarda sopratutto le misure fiscali che dal 1° gennaio 2018 saranno sostituite da regole più uniformi transitoriamente applicabili a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (Aps) e onlus: ad esempio quelle in tema di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali nonché esenzioni dalle imposte indirette e tributi locali. L’emendamento conferma quanto già emerge da una lettura sistematica del Codice, ovvero che le attuali disposizioni, modificate o abrogate dalle nuove misure, continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2017.
Questo significa che le modifiche apportate all’articolo 14 del Dl 35/2005 (cosiddetti «più dài, meno versi») e le abrogazioni di varie norme ante-riforma (ad esempio, le erogazioni liberali a favore delle Associazioni di promozione sociale previste dal Tuir) scatteranno alla fine dell’anno in corso. Per fare un esempio, chi effettua erogazioni a favore di enti no profit potrà beneficiare di deduzioni e detrazioni in base alla “piu dài, meno versi” o al Tuir fino al 31 dicembre, salvo attendere il nuovo anno per applicare le misure piu favorevoli del Codice (ad esempio, detrazioni del 30% in caso di erogazioni liberali, 35% se beneficiaria è una organizzazione di volontariato, oppure del 65% se rese da persone fisiche a favore di Ets per il recupero di immobili pubblici o confiscati alla mafia).
A conferma di questa impostazione anche un secondo emendamento che incide direttamente sull’articolo 99, comma 3, del Codice, esplicitando che la modifica alla «più dài, meno versi» decorre dal 1° gennaio 2018. L’ultimo emendamento, invece, corregge un errore materiale precisando che la detrazione al 19% dei contributi associativi a società di mutuo soccorso spetta per importi non superiori a 1.300 euro.

