Contabilità

Liquidazione giudiziale con impatto sulla custodia delle scritture contabili

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di Lorenzo Gorgoglione


Nei primi giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, subito si prospettano agli organi concorsuali una serie di attività proprie, finalizzate all’acquisizione materiale, alla custodia e all’amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Salvo che questi vi abbia già provveduto, il curatore deve al più presto avere in consegna dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (articolo 194, comma 1 del Dlgs 14/2019, Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza, di seguito Cci):
•il denaro contante (inclusi i bolli e le marche);
•le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
•le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore stesso.

Inoltre, è necessario acquisire i bilanci contabili degli ultimi 5 anni e una situazione patrimoniale alla data di apertura della liquidazione giudiziale, sottoscritta dall’imprenditore (o dal legale rappresentante) con l’evidenziazione della cassa.

Se l’imprenditore in liquidazione giudiziale non provvede all’immediata consegna delle scritture contabili, il curatore deve diffidarlo mediante lettera raccomandata e, se persiste l’inadempimento, deve riferirne al giudice delegato e alla Procura della Repubblica, trattandosi di una condotta dalla quale può desumersi una volontà di sottrazione e di distruzione delle scritture che può dar luogo al reato di bancarotta documentale.

Il denaro è depositato dal curatore sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi invece personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

L’affidamento al curatore dei titoli e degli altri documenti (ovviamente da intendersi come scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore stesso) è ora esplicitamente disposto dalla norma di cui all’articolo 194, comma 2 Cci , come onere proprio del curatore («personalmente» il termine utilizzato dal legislatore).

A nostro avviso, tale differente terminologia non modifica i compiti del curatore, nel senso che la legge continua a disporre in carico all’imprenditore in liquidazione giudiziale o al legale rappresentante l’obbligo di consegna delle scritture contabili e di ogni altra documentazione quando è richiesta dallo stesso curatore.

Il curatore non è tenuto a richiedere e custodire ogni e qualsivoglia scrittura o documento; è l’imprenditore in liquidazione giudiziale che deve consegnare al curatore quanto richiesto, restando conseguentemente suo obbligo conservare e custodire la documentazione non richiesta (e fintanto che non gli viene richiesta dal curatore).

Il motivo di questa affermazione è molto semplice. A fronte di un obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili e delle fatture, lettere e telegrammi (ex articolo 2220 del codice civile), il curatore ha interesse all’esame dei documenti e delle scritture contabili per un orizzonte temporale più limitato (per esempio in forza dell’avvio di azioni revocatorie concorsuali o ordinarie o della valutazione delle responsabilità civile e penale dell’imprenditore in liquidazione giudiziale o del suo organo amministrativo).

A ogni modo il giudice delegato può autorizzare l’affidamento a terzi della custodia dei documenti acquisiti. Trattandosi di un adempimento che comporta la maturazione di spese in prededuzione, la richiesta al giudice delegato deve essere valutata opportunamente dal curatore.

Dopo che il curatore ha ottenuto la consegna del denaro contante, delle cambiali e delle scritture contabili e altri documenti, il giudice delegato può del caso autorizzare il deposito del denaro, delle cambiali presso un Istituto di credito e delle scritture e documenti in luogo idoneo, anche presso terzi (articolo 194, comma 2 Cci, già articolo 86, comma 2 legge fallimentare), previa ricerca di mercato al fine di stipulare un contratto di servizi a prezzi concorrenziali.

Può essere richiesto il rilascio di copia della documentazione, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente (articolo 194, comma 2 Cci).

In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta dell’imprenditore in liquidazione giudiziale, o di un soggetto incaricato, per esempio un commercialista, o di chi ne abbia diritto, per esempio il comitato dei creditori e, singolarmente, anche ogni membro del comitato (articolo 194, comma 2 Cci).

Se il curatore non esibisce la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato (articolo 194, comma 2 Cci).

Per approfondire: Crisi d’impresa 4, La nuova liquidazione giudiziale, a cura di Alessandro Danovi e Giuseppe Acciaro, in edicola e on line

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