Contabilità

Liquidazione o addio del socio, a rischio i vantaggi sugli utili

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di Giorgio Gavelli

Qual è il corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti a un socio persona fisica di società di capitali con partecipazione qualificata in caso di recesso, liquidazione, esclusione e nelle altre ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del Tuir?

Il quadro normativo

L’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017, deroga alla assimilazione che dal 2018 è stata prevista per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non (al di fuori del regime d’impresa), sancendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – deliberate tra il 2018 e il 2022 – continuano ad applicarsi le regole previgenti. Tale comportamento si applica anche nel caso in cui vengano ripartiti utili già deliberati in distribuzione prima del 1° gennaio 2018 (risoluzione 56/2019). Tra le «regole previgenti» vi è l’articolo 1, comma 4, del decreto 26 maggio 2017, secondo cui, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati:

in primo luogo, con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (e, quindi, tassati in capo al socio qualificato nella misura del 40%);

successivamente, con quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (tassati in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%);

infine, con quelli prodotti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (tassati in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%).

Per gli utili “maturati” successivamente (e per quelli precedenti, ma deliberati in distribuzione successivamente al 31 dicembre 2022) l’imposizione sui soci persone fisiche (qualificati e non) consiste nella ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Il perimetro degli utili

Tuttavia, costituisce utile, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir anche quanto ricevuto dal socio in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della società, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La tassazione è la stessa del dividendo. Ma come collegare questi redditi con la norma transitoria, che ne diversifica la tassazione a seconda che tale delibera intervenga o meno entro al fine del 2022?

Non scioglie il dubbio la risposta ad interpello n. 332/2019 sulla distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta, in quanto quest’ultima, diversamente dalle somme in esame, concorre a formare il reddito imponibile per la società (al lordo della sostitutiva) al momento della distribuzione, e quindi in costanza del nuovo regime.

Le due tesi

Sul tema, in assenza di chiarimenti, si scontrano due tesi:

la norma transitoria si applica anche a queste casistiche, per una sostanziale assimilazione di trattamento con il dividendo;

per queste ipotesi vige già il nuovo (e più penalizzante) regime di tassazione, e quindi va applicato il 26% a prescindere dalla “stagionatura” delle somme distribuite.

Questa perplessità non fa altro che riprodurre quella precedente, circa l’applicabilità alle ipotesi descritte del meccanismo di priorità temporale sui dividendi. La prevalenza della seconda tesi potrebbe essere giustificata dal fatto che la somma attribuita al socio è difficilmente ricollegabile a una precisa stratificazione di utili e riserve nel tempo (in occasione della assegnazione dei beni ai soci, l’agenzia delle Entrate indicò l’applicazione della sola aliquota del 49,72%, circolare n. 26/E/2016). Peraltro, diversamente si finirebbe per agevolare maggiormente il socio uscente (che si vedrebbe attribuire gli utili più “leggeri”).

D’altra parte, disapplicando la norma transitoria, vi sarebbero importi ugualmente costituenti (fiscalmente) utili distribuiti, ma con trattamento differenziato, a seconda dell’evento che ne determina la distribuzione. E, se così fosse, potrebbe risultare vantaggioso, ad esempio, prima distribuire (deliberando come richiesto dalla norma transitoria) e solo dopo recedere.

Stessa problematica si ha in caso di distribuzione di riserve di capitale in misura tale da azzerare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, dando origine al «sottozero» (articolo 47, comma 5, del Tuir), anche in questo caso tassato – in capo alla persona fisica – come utile. In questa ipotesi, il collegamento con le riserve è immediato, ma si tratta di riserve di capitale e non di utili, per cui il meccanismo di priorità sugli utili e la norma transitoria non sembrano funzionare.

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