Liquidazioni di impresa, dopo il 2014 i libri sociali vanno consegnati al Registro
Il chiarimento arriva con una nota del ministero dello Sviluppo economico
Per le liquidazioni d’impresa i cui effetti si sono prodotti successivamente al 2014, al termine del procedimento, dopo il deposito del piano di riparto e del bilancio finale di liquidazione, l’istanza di cancellazione dal Registro Imprese comporta sempre la consegna dei libri sociali allo stesso Registro competente per territorio.
A chiarire l’assunto è un appunto del Mise dello scorso 13 aprile (nota 106345/2021), dove il dicastero di via Boston ha chiarito che la sola ipotesi per la quale la conservazione dei libri sociali può derogare alla predetta regola è quella in cui la procedura straordinaria si sia perfezionata prima del 2014.
La risposta ministeriale nasce da un’esplicita richiesta avanzata da un liquidatore di società che, conclusa la procedura di liquidazione, al termine della quale aveva dichiarato di conservare in proprio i libri sociali (con ciò comprendendosi anche le scritture contabili), si vede raggiungere da una richiesta di rendere “ostensibili” i predetti libri.
Di qui, il quesito teso a conoscere se, qualora un qualsiasi soggetto intenda procedere alla disamina dei libri sociali, il liquidatore, in prima persona, sia obbligato a rendere consultabili i medesimi a chiunque lo richieda.
Il Mise ha innanzitutto evidenziato che la mancata disponibilità dei libri sociali presso il Registro Imprese rappresenta di per se stessa una anomalia rispetto alla procedura imposta dall’articolo 2496 del Codice civile. La circolare dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012 aveva previsto che i liquidatori possono evitare il deposito presso la Camera di Commercio delle “scritture contabili”.
Il deposito poteva avvenire anche altrove, purché nel riquadro “note” della domanda di cancellazione venissero indicati la persona e il luogo presso cui le stesse venivano depositate. Si tratta, tuttavia, di una procedura non più confermata dalle nuove istruzioni ministeriali che, invece, in linea con il vigente quadro normativo, a far data dal 2014 ha aggiornato le indicazioni operative e, con la circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35, ha espressamente previsto che il deposito può avvenire solo presso il Registro Imprese competente per territorio.
In particolare, precisa il Mise, il liquidatore, al momento della cancellazione di una società di capitali, è tenuto a dichiarare gli estremi del deposito dei libri sociali presso l’ufficio del registro delle imprese, ovvero l’intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito.
Pertanto, conclude il Ministero, la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è incompatibile con il vigente quadro normativo. Tornando al quesito, per le ipotesi ante 2014, il Mise evidenzia che permane il diritto da parte di terzi di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma, in ogni caso, tali da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.