Adempimenti

Liquidazioni Iva, doppia indicazione per l’imposta in reverse charge

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di Michele Brusaterra

Scade il 30 novembre l’invio della comunicazione delle liquidazioni Iva relative al terzo trimestre 2017. Si tratta del terzo invio da quando, attraverso il Dl 193/2016, è stato introdotto tale nuovo adempimento, strettamente collegato allo spesometro che, però, per il 2017 risulta avere cadenza semestrale (e potrebbe avere tale cadenza su opzione anche per il2018).

Da un unto di vista soggettivo sono coinvolti nella comunicazione delle liquidazioni, tutti i soggetti passivi d’imposta sia con liquidazioni periodiche mensili che trimestrali. Ove il contribuente dovesse avere, in riferimento alle diverse attività esercitate, sia l’una che l’altra tipologia di liquidazione, esso è tenuto a presentare moduli distinti per ognuna di loro. Nel particolare caso in cui, però, per compensare l’imposta, vi sia l’anticipazione della liquidazione trimestrale per farla coincidere con la liquidazione mensile del terzo mese di ogni trimestre, per la prossima scadenza, quindi, terzo trimestre e mese di settembre, la comunicazione deve essere unica e nel rigoVP1, «Periodo di riferimento», si deve indicare sia il trimestre («3») che il mese («9»).

Vale la pena altresì di evidenziare che per i soggetti che risultano avere le contabilità presso terzi, la comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche mensili può riguardare le operazioni effettuate nel secondo mese precedente. Quindi, sempre in riferimento alla scadenza in divenire, per la liquidazione, per esempio, relativa al mese di ottobre, nel quadro VP andrà indicato il mese «10», mentre nei righi VP2 e VP3 che riguardano, rispettivamente, le operazioni attive e quelle passive, andranno indicati i valori relativi al mese di settembre.

Con riferimento ai dati da indicare, nel già menzionato rigo VP2 relativo alle operazioni attive, vanno inserite non solo quelle imponibili e quelle ad esigibilità differita, al netto dell’imposta che va indicata, invece, nel rigo VP4, ma anche quelle non imponibili, esenti, e quelle che mancano del requisiti della territorialità, in base a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72, ma per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base a quanto previsto dall’articolo 21 del medesimo decreto. Per le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile, nel rigo VP2 va inserito il solo imponibile mentre per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti e che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti, ex articolo 36-bis del Dpr 633, tali operazioni non vanno comunicate.

Anche per gli acquisti, il cui imponibile rientra nel rigo VP3 e l’imposta nel rigo VP5, valgono le medesime considerazioni appena effettuate. Vanno indicati, infatti, i dati relativi a tutte le operazioni interne, a quelle intracomunitarie nonché alle importazioni, desumibili, in questo caso, dalla bolletta doganale.

In presenza di operazioni di acquisto in reverse charge, è bene fare attenzione che l’imposta va indicata sia nel rigo VP5 (Iva detratta) sia nel rigo VP4 (Iva esigibile) mentre l’imponibile rientra solo nel rigo relativo alle operazioni passive (VP3).

Mentre è il rigo VP6 ad accogliere la differenza fra Iva dovuta e Iva detraibile del singolo periodo di liquidazione, nei successivi righi da VP7 a VP9, vanno indicati una serie di dati che, in realtà, derivano da comunicazioni o liquidazioni di precedenti periodi. Più precisamente, va indicato l’eventuale imposta a debito di precedenti liquidazioni, non versata perché inferiore all’importo di 25,82 euro (rigo VP7) che va, quindi, a confluire nella liquidazione successiva, il credito d’imposta del periodo precedente (rigo VP8) al netto dell’eventuale somma chiesta a rimborso o in compensazione, durante l’anno, e il credito relativo all’anno precedente (rigo VP9) per il quale si è scelta la compensazione così detta verticale.

Infine, mentre nei righi VP10 e VP11 vanno rispettivamente indicati l’Iva eventualmente dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario, e gli eventuali crediti d’imposta utilizzati in abbattimento dell’Iva del periodo, nel rigo VP14, per differenza, viene evidenziata l’Iva dovuta, indipendentemente dal suo versamento, o l’Iva a credito.

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