Controlli e liti

Liti fiscali, si riparte con il rischio di rinvii a raffica

Pesano i dubbi sull'applicabilità della trattazione scritta prevista per il processo civile anche alle liti tributarie

Il contraddittorio «documentale» previsto per il processo civile allo scopo di evitare gli assembramenti nelle udienze pubbliche è applicabile anche alla giurisdizione tributaria?

È questo l’interrogativo al centro di uno scontro interpretativo sull’articolo 221 del Dl Rilancio – quello che prevede lo svolgimento delle udienze civili attraverso il deposito di memorie scritte – che rischia di ostacolare la ripresa del contenzioso fiscale. Di fatto si tratterebbe di una problematica facilmente aggirabile se la video-udienza, messa a punto dal Mef ma per la quale si attende da luglio il parere del Garante della privacy e dell’Agid, fosse operativa. E invece magistrati e professionisti si ritrovano a discutere sull’applicabilità della norma, figlia di questa fase emergenziale, e degli effetti che potrebbe avere sul contenzioso. Perché nel caso in cui le Commissioni optassero per lo svolgimento dell’udienza «documentale», i difensori, da sempre a favore della discussione orale, chiederebbero un rinvio della trattazione col conseguente accumulo dei carichi giudiziari.

Le disposizioni

Di fatto l’ordinamento prevede all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario) che «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile». Il tema, dunque, è se questa norma debba essere letta in modo ampio, ricomprendendo tutte le statuizioni relative al processo civile (quindi anche l’articolo 221 del Dl Rilancio) o se invece l’interpretazione debba essere restrittiva, facendo riferimento esclusivamente alle norme contenute nel codice di procedura civile. Gli stessi presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nel licenziare i provvedimenti organizzativi delle udienze per la ripresa dell’attività dopo la pausa feriale, non hanno raggiunto una interpretazione uniforme. C’è da dire che la tesi dell’inapplicabilità dell’articolo 221 al processo tributario prevale di misura (è d’accordo il 60%). Ma andiamo per gradi.

L’applicabilità

I fautori dell’applicabilità ritengono che l’articolo 221 non abbia un contenuto autonomo, ma abbia modificato l’articolo 83 (disposizioni sul contenimento del Covid in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del Dl 18/2020. Ne conseguirebbe che - poiché il comma 21 dell’articolo 83, che espressamente sancisce l’applicabilità delle disposizioni anche al processo tributario, è rimasto invariato - l’articolo 221 si applicherebbe anche nei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Alcuni autori osservano, inoltre, che la tesi dell’inapplicabilità al processo tributario dell’articolo 221 determinerebbe un irragionevole vuoto normativo, mancando ancora le disposizioni di attuazione per la concreta operatività dell’udienza da remoto.

L’inapplicabilità

I fautori dell’inapplicabilità, invece, ritengono che l’articolo 221 abbia un contenuto autonomo essendo privo di uno specifico richiamo di applicabilità al processo tributario, al contrario di quanto previsto dall’articolo 83 stesso, comma 21. Ne conseguirebbe che la portata modificativa dell’articolo 83 è limitata alla sola disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 221. Pertanto, le disposizioni dei commi da 2 a 10 di quest’ultima norma riguarderebbero il solo ambito civile regolando la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico avanti la Corte di Cassazione.

Il presidente della Ctp di Pesaro, nel proprio provvedimento organizzativo, ha opportunamente puntualizzato che non è neanche possibile ricorrere all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992 per richiamare le norme del codice di procedura civile, ivi comprese quelle emergenziali. L’estensione analogica dell’articolo 221 sarebbe in contrasto con la natura eccezionale della disposizione, stante la previsione dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi), secondo cui «le leggi ... che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Pertanto, l’articolo 221 recherebbe un riferimento all’articolo 83 al solo primo comma e disporrebbe per il solo ambito civile regolando la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico avanti la Corte di Cassazione.

Il rinvio

Nell’ipotesi in cui il giudice ritenesse comunque applicabile l’articolo 221 e, quindi, la trattazione scritta, la questione della possibile nullità della sentenza appare più teorica che pratica. Infatti, lo stesso articolo 221, comma 4, terzo periodo, concede a ciascuna delle parti la facoltà di presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento che sostituisce l’udienza con lo scambio di note scritte. I giudici, almeno in questa prima fase, rinviano a una data successiva al 31 ottobre 2020, togliendo portata sostanziale al problema. Il rischio, dunque, è che un danno ricada direttamente sui professionisti del Fisco, che si vedrebbero rinviare le cause per mesi.

La posizione del Cpgt

Allo stato il Cpgt sta valutando di mettere a punto delle linee guida per una procedura unica per tutte le Commissioni. Il presidente Antonio Leone non nasconde l’intenzione di sostenere la tesi dell’applicabilità dell’articolo 221. Ritiene che «sarebbe auspicabile che la trattazione orale delle controversie venisse sostituita con il deposito di brevi note scritte. Ovviamente - precisa - si tratta solo di un invito».

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