Controlli e liti

Liti fiscali nella Ue, riscossione sospesa con ricorso davanti al giudice

Cinque fasi per la risoluzione delle controversie che interessano più Stati

di Massimiliano Gazzo

La procedura della direttiva per la risoluzione delle controversie che interessano più Stati si sviluppa lungo cinque fasi: innesco (reclamo) presso entrambi gli Stati interessati; valutazione dell’ammissibilità; procedura amichevole; arbitrato; implementazione della decisione finale. In queste fasi la direttiva definisce termini certi e possibilità del contribuente di agire in caso d’inerzia delle autorità coinvolte. I termini consentiranno di superare i limiti della convenzione 90/436/Cee sia nella fase d’innesco, con la previsione del silenzio assenso e diversi meccanismi di impugnazione del diniego - invece solo raccomandato nel codice di condotta di uno o entrambi gli Stati – sia nella fase dell’arbitrato, con la previsione di termini certi per la sua istituzione e tutela del contribuente in caso di inerzia delle autorità.

Permangono irrisolti i profili critici legati all’esclusione della procedura per controversie che implichino reati tributari al Titolo II del Dlgs 74/2000 nonché la previsione dell’impossibilità di implementare la decisione finale qualora sia stata coinvolta la fase arbitrale e uno degli Stati contesti l’indipendenza di un arbitro. In entrambe le ipotesi la doppia imposizione non verrebbe, pertanto, eliminata.

Passando allo schema di Dlgs, va evidenziato l’allineamento al minimum standard (Action 14 Beps) con riferimento alla non necessarietà di incardinare un giudizio tributario, alla possibilità d’innesco anche per controversie già definite amministrativamente (adesione). L’Italia ha ribadito l’insuperabilità di qualsiasi giudizio di merito e/o conciliazione giudiziale, sulla controversia e pertanto conferma l’inammissibilità del reclamo o la conclusione della procedura qualora in itinere.

È anche da accogliere con favore la previsione secondo cui, qualora il contribuente abbia incardinato un giudizio in sé sospensivo della procedura, è disposta su istanza del solo contribuente sia la sospensione processuale sia quella riscossiva. Viene così meno l’irrazionalità della necessità di proporre la sospensione solo dietro richiesta conforme delle parti (quindi anche del fisco) sia per le Map convenzionali sia per le procedura in base alla convenzione 90/436/Cee. Ma non sono chiare le ragioni sottese alla scelta di novellare la norma processuale solo sulle procedure da attivarsi in base alla direttiva, lasciando immutata la disciplina esistente prevista per la sospensione processuale da richiedersi in caso di attivazione della procedura ex convenzione 90/436/Cee.

Più di qualche perplessità residua anche in merito alla scelta del legislatore di prevedere l’automaticità della sospensione amministrativa della riscossione degli atti soltanto in dipendenza della sospensione del processo. Lo schema di decreto riconosce l’ automaticità solo qualora il contribuente abbia incardinato un giudizio e promosso istanza di sospensione al giudice in base all’articolo 39 comma 1ter del Dlgs 546/92. A nostro avviso sarebbe stato di gran lunga più ragionevole ancorare la sospensione riscossiva all’accesso della procedura, evitando che il contribuente sia obbligato ad impugnare l’atto davanti al giudice per avere certezza di ottenere la sospensione della riscossione.

Il contribuente potrà richiedere la procedura della direttiva dal periodo d’imposta 2018 in poi.

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