Controlli e liti

Doppie imposizioni, arbitrato anche per la pretesa diventata definitiva per omessa impugnazione

di Andrea Taglioni


I contribuenti destinatari di accertamenti tributari derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni internazionali volti a eliminare la doppia imposizione possono accedere alla procedura amichevole o arbitrale anche se la pretesa tributaria è divenuta definitiva a seguito dell’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o per effetto della definizione dell’imposta in sede di accertamento con adesione o di mediazione.

La possibilità di eliminare il fenomeno della doppia imposizione attraverso la procedura amichevole, che non riguarderà più solamente le controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma tutte le imposte sul reddito e sul capitale contemplate negli accordi o convenzioni, è estesa anche al diniego espresso di rimborso, ovvero in caso di silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria o a seguito della notifica del processo verbale di constatazione.

È precluso, invece, presentare l’istanza di accesso alla procedura nel caso in cui, sulla questione controversia, sia stato presentato ricorso e siano intervenute una sentenza di merito, anche non definitiva, o l’obbligazione tributaria definita mediante l’istituto della conciliazione giudiziale.

È quanto prevede lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari che, per effetto della legge di delegazione europea, delinea i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, inerente le procedure per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

Lo schema di decreto, oltre a delineare tutte le condizione a ricorrere della quali è possibile accedere alla procedura amichevole, ovvero all’eventuale fase arbitrale e a stabilire i termini e le condizioni entro cui i contribuente devono effettuare gli adempimenti e gli uffici adottare i dovuti provvedimenti, prevede anche sostanziali modifiche alla legislazione interna.

In particolare viene inserito specificatamente, tra gli atti impugnabili dinnanzi alla giurisdizione tributari, la decisione di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole.

L’ulteriore modifica riguarda la possibilità di sospendere il processo in pendenza delle procedure previste dalla direttiva.

Nello specifico, se il contribuente nelle more del giudizio dovesse presentare l’istanza di apertura della procedura amichevole può, fin dal momento della presentazione dell’istanza e con apposita richiesta, chiedere al giudice tributario la sospensione del processo.

Quest’ultima, per effetto delle modifiche alle norme sulla riscossione, opera anche per le somme dovute a seguito della presentazione del ricorso.

Infine, per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni viene previsto, in linea con la direttiva comunitaria, che le nuove regole si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate all’agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2019 e che riguardano le controversie relative al periodo d’imposta che inizia il primo gennaio 2018 e ai successivi anni.

Lo schema di Dlgs sulla risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea

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