Adempimenti

Lo sconto per gli impatriati nei righi da C1 a C3 del modello 730

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di Fabrizio Cimino e Guido Tizzanini

Con l’entrata in vigore dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, il legislatore ha dato nuovo slancio all’ingresso in Italia di lavoratori altamente qualificati. La norma, prevede, per l’anno d’imposta 2018, un abbattimento della base imponibile del 50% con riferimento sia al reddito di lavoro dipendente che a quello di lavoro autonomo e si rivolge tanto ad Italiani (i cosiddetti “cervelli in fuga”) che intendono stabilirsi di nuovo nel Paese che a lavoratori stranieri ad elevata professionalità. Una serie di interventi di prassi da parte dell’amministrazione finanziaria ha chiarito gran parte dei dubbi interpretativi emersi nel corso del 2018.

Docenti e ricercatori

Giova ricordare che a tale misura si aggiunge, anzitutto il regime riservato ai docenti universitari e ricercatori (ex Dl 185/2008 e successive modifiche), ormai divenuto permanente. Infine, è utile rammentare che il cosiddetto “rientro dei cervelli” non è più applicabile per l’anno di imposta 2018 avendo esaurito la sua portata al 31 dicembre 2017.


I regime degli impatriati

In relazione ai lavoratori dipendenti e assimilati, unici fruitori del regime interessati dalla presentazione del Modello 730 2019 (sebbene esso trovi applicazione anche ai cosiddetti lavoratori autonomi), la misura prevede due platee differenziate, ovvero i:

1.Soggetti che, alternativamente, siano in possesso di una laurea ed abbiano svolto attività lavorativa all’estero (come dipendenti, autonomi o imprenditori) per almeno 24 mesi oppure, per il medesimo periodo, abbiano svolto continuativamente all’estero attività di studio conseguendo una laurea o una specializzazione post laurea;

2.Soggetti che non essendo stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti, svolgano, dopo il rientro, attività lavorativa prevalentemente in Italia con ruoli direttivi o quali lavoratori altamente qualificati o specializzati (tra gli altri requisiti di specializzazione, la Circolare 17/E del maggio 2017 prevede il possesso di una laurea di durata almeno triennale).

Condizioni essenziali per entrambe le categorie è, oltre all’impegno a rimanere residenti per almeno due anni dall’applicazione del beneficio, l’aver trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dall’anno di imposta 2016. Come precisato nell’Appendice alle Istruzioni per la compilazione del Modello 730/2019, è residente in Italia ai fini tributari chi, per la maggior parte dell’anno:

1. sia stato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;

2. abbia nello Stato il domicilio quale luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi;

3. abbia dimorato abitualmente all’interno del territorio italiano.


In base ai chiarimenti emanati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 17/E del maggio 2017, restano esclusi dalla possibilità di fruire del beneficio, tutti coloro che durante il trasferimento all’estero siano rimasti iscritti all’Anagrafe della popolazione residente in Italia e quanti abbiano prestato la propria attività di lavoro all’estero in quanto distaccati dal proprio datore di lavoro italiano.

La ratio delle limitazioni va individuata nel fatto che, da un lato, chi è rimasto iscritto all’Anagrafe non ha mai perso, secondo la normativa domestica, la residenza fiscale italiana durante il periodo all’estero. Dall’altro, nel fatto che chi si trova in distacco all’estero per un datore di lavoro italiano sarebbe destinato al rientro in Italia una volta esaurito tale periodo (non rispettando la volontà attrattiva della norma).


La compilazione dalla dichiarazione dei redditi

In via preliminare è probabile che la grande maggioranza dei lavoratori dipendenti interessati dalla normativa di favore avrà richiesto l’applicazione del beneficio già al proprio datore di lavoro. In tale ipotesi la CU 2019, redditi 2018 riporterà, al punto 1 della parte «Dati fiscali», un importo rispettivamente pari al 10% dei redditi corrisposti per i docenti e ricercatori che abbiano fatto rientro in Italia, al 20% per le lavoratrici ed al 50% per i cosiddetti lavoratori impatriati. Inoltre, il datore di lavoro compilerà i punti 466 con codice “1” per docenti e ricercatori e 467 per riportare la quota di redditi esenti. Laddove invece sia applicato il regime degli impatriati, saranno compilati i punti 468 (con codice “5”) e 469 per la quota esente.
Nelle ipotesi qui sopra menzionate, dunque, laddove i diversi regimi siano stati già certificati nella CU 2019 rilasciata dal datore di lavoro, le informazioni circa il reddito imponibile e il regime oggetto di fruizione trovano collocazione semplicemente riportando, all’interno del quadro C del Modello 730/2019 – Sezione I, il reddito imponibile già determinato. In questo caso, infatti, all’interno della colonna “2” dedicata ai redditi di lavoro dipendente sarà sufficiente riportare quanto certificato dal datore di lavoro al punto 1 della Sezione dati fiscali della CU 2019.

Al contrario, il contribuente che si trova a compilare il Modello 730/2019 potrebbe rispettare tutte le condizioni previste dai rispettivi regimi senza, però, che il datore di lavoro abbia potuto riconoscere tali agevolazioni in sede di predisposizione della CU 2019. Al ricorrere di tale ipotesi, come previsto dalle Istruzioni al Modello 730/2019, il contribuente che intenda fruirne potrà applicare i benefici direttamente in dichiarazione dei redditi, in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
In questo caso, le Istruzioni prevedono come primo elemento che sia manifestata la volontà di avvalersi di uno dei due regimi menzionati con la compilazione della casella «casi particolari». In tale sede si darà puntuale indicazione del regime di vantaggio fruito da contribuente riportando il codice “2” in caso di docenti e ricercatori rientrati dall’estero. Infine, i cosiddetti lavoratori impatriati avranno cura di riportare il codice “4”.
Successivamente, sarà necessario calcolare la quota di reddito imponibile alla luce delle diverse percentuali previste, rispettivamente pari al 10% per ricercatori e docenti ed al 50% per il più recente regime degli impatriati. Infine, gli importi così determinati andranno riportato nei righi da C1 a C3.


Il rientro dopo un distacco internazionale di lunga durata

Frequente è il caso di personale dipendente distaccato all’estero che per esigenze aziendali si trova a svolgere la propria attività lavorativa presso la sede del datore di lavoro distaccatario, sulla base di accordi di distacco pluriannuali, la cui scadenza, sovente è prorogata.
Premesso che non può beneficiare del regime il personale dipendente rientrante in Italia da un distacco internazionale, attraverso la Risoluzione n. 76 del 2018, l’Amministrazione finanziaria ha però chiarito che laddove il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa, è possibile beneficiare dell’agevolazione. Tale ipotesi si può riscontrare ove, ad esempio, il distacco sia più volte prorogato e il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

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