Imposte

Lo spiraglio dell’integrativa per gli utili «black» 2015-17

di Paola Bonsignore e Gianluca Natalucci

La legge di Bilancio 2018 (modificando l’articolo 89 comma 3 del Tuir) ha previsto che le società e gli enti commerciali residenti facciano concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires gli utili da partecipazione in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata nella misura del 50% ove sia dimostrato l’effettivo esercizio, da parte di queste ultime, di attività commerciale o industriale.

Tale novità, non essendo stata specificata la data di entrata in vigore, dovrebbe applicarsi agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018. Questo però comporterebbe un trattamento fiscale complesso per i soci delle società estere soprattutto nel caso di Paesi cosiddetti white prima delle modifiche all’articolo 167 comma 4 del Tuir , poiché si troverebbero a gestire ben tre diversi metodi di tassazione. Infatti, questi soggetti dovrebbero tassare:

secondo il regime Pex gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 ma maturati prima delle modifiche all’articolo 167 (decorrenza 2015), quindi nel periodo in cui il Paese di residenza era ancora considerato white;

al 100% gli utili maturati nel periodo 2015-16 e percepiti entro il 2017 anche nell’ipotesi di sussistenza della prima esimente prevista dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del Tuir (effettiva commercialità della partecipata);

al 50% gli utili percepiti dal 2018 anche se maturati nel periodo 2015-17.

Relativamente al primo punto va chiarito che si tratta di una novità introdotta dall’articolo 1 comma 1007 della legge 205/2017 con efficacia, in un certo qual modo, retroattiva. Di conseguenza i contribuenti che hanno percepito tali utili nel periodo 2015-16 li avranno già assoggettati a tassazione integrale in quanto si sarà fatto riferimento al momento di percezione piuttosto che a quello di maturazione (circolare 35/E/2016), quindi per beneficiare di tale modifica e recuperare le imposte versate in eccedenza dovranno presentare una dichiarazione integrativa che evidenzi il minor imponibile.

Per quanto riguarda gli ultimi due punti, invece, le partecipanti in società residenti in paradisi fiscali ma che rispettano la prima esimente ( lettera a), comma 5, articolo 167 del Tuir) assoggetteranno a tassazione differente i medesimi utili in funzione del periodo di percezione (100% nel caso di percezione entro il 2017, 50% nel caso di percezione dal 2018).

Alla luce di ciò, se l’intento del legislatore è quello di riconoscere al contribuente la “buona fede” nell’investimento in una società estera che esula dalla volontà di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sarebbe opportuno riconoscere la possibilità di utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa anche relativamente agli utili percepiti nei periodi 2015-17 e far scontare una tassazione di maggior favore.

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