Diritto

Lo stato di insolvenza non ostacola l’avvio delle trattative

Così il decreto del ministero della Giustizia emanato in vista dell’entrata in vigore della procedura, il prossimo 15 novembre

di Giovanni Negri

È un percorso attraverso 12 passaggi quello delineato dal protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa.

A scandire le fasi è il decreto del ministero della Giustizia emanato in vista dell’entrata in vigore della procedura, il prossimo 15 novembre. E di questa sezione del decreto, protagonista principale è l’esperto, sin dal primo momento di verifica dei requisiti di indipendenza e di accettazione dell’incarico, dove si segnala la raccomandazione a valutare, attraverso la documentazione presente sulla piattaforma digitale, anche la propria competenza specifica (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l’impresa o alla sua struttura, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all’estero).

Centrale, nella fase preliminare, l’esito del test pratico per la verifica delle concrete prospettive di risanamento. Test che sarà magari già stato fatto dall’imprenditore, al momento della domanda di accesso alla procedura, oppure sarà svolto dal professionista. sul punto il decreto puntualizza, tra l’altro, che l’emergere di uno stato di insolvenza non impedisce di per sé l’avvio della composizione negoziata. Serve però che un giudizio del professionista corrobori come realistico un salvataggio, attraverso accordi con i creditori o la cessione dell’azienda. L’esperto esamina poi , sulla base del piano di risanamento i cui contenuti sono individuati dalla lunga teoria di domande e risposte che costituisce la check list, l’adeguatezza delle strategie e iniziative dell’imprenditore, avviando le trattative con le parti interessate. A titolo di avvertenza, il decreto invita a tenere presente il diverso interesse al raggiungimento di un accordo che potrà essere espresso dalle parti (per esempio, ci sarà un interesse modellato sul venire meno della continuità aziendale, un altro tarato sulla percentuale attesa di soddisfacimento in caso di liquidazione). Durante la procedura la gestione resta in capo all’imprenditore che tuttavia deve informare l’esperto degli gli atti di amministrazione straordinaria come le operazioni sul capitale sociale, la concessione di garanzie, i pagamenti anticipati delle forniture. L’esperto non ha il potere di bloccare l’atto o il pagamento, ma può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Nel corso delle trattative, l’esperto, per favorire un accordo, può proporre che venga nominato, con costi suddivisi, un soggetto indipendente, responsabile del processo di risanamento in corso di esecuzione. Fra le raccomandazioni trova posto quella sul rispetto del valore minimo del capitale al momento della conclusione dell’accordo, obiettivo da raggiungere, si sottolinea, anche attraverso la conversione dei crediti in capitale, o in strumenti finanziari partecipativi oppure con lo stralcio di una parte del debito.

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