Lo stop all’Ires ridotta «pesa» anche sulle strutture sanitarie
Abrograzione dell’aliquota Ires ridotta sul non profit ( legge 145/2018, articolo 1, commi 51 e 52 ) - su cui è stato già annunciato un intervento correttivo del Governo in un prossimo provvedimento (si veda Il Quotidiano del Fisco del 2 gennaio ) - ad ampio raggio. Non deve essere dimenticato che molti degli interessati, sono soggetti e/o organismi di diritto pubblico, tutti senza fini di lucro, operanti in sanità (enti del Ssn), nello studio e sperimentazione (Irccs), dell’assistenza socio – sanitaria (Aziende pubbliche di servizi alla persona), nella formazione (università), nella ricerca (enti pubblici di ricerca), eccetera, che traggono le loro risorse dal bilancio dello Stato. Questi enti, avendo già approvato i loro bilanci preventivi per il 2019 si potrebbero trovare in una condizione di deficit o costretti a ridurre le attività istituzionali per assicurare il pagamento della maggiore Iresderivante, ad esempio, dal patrimonio immobiliare strumentale allo svolgimento delle attività a vantaggio della collettività. Fra l’altro attività che non possono essere ridimensionate perché già al limite e/o frutto di una programmazione discendente da altre norme specifiche.
L’annunciato ripensamento del Governo tendente al ripristino dell’agevolazione in tempi brevi può essere l’occasione per un restyling della norma dal contenuto attuale, per certi versi, non più adeguato alla configurazione giuridica dei soggetti potenzialmente destinatari e per eliminare contenzioso e discutibili interpretazioni sulla portata dell’agevolazione anche del passato. Ne è un esempio la situazione delle aziende del servizio sanitario nazionale che si dividono (per meri motivi organizzativo/funzionali) in Aziende sanitarie locali (Asl) e Aziende ospedaliere (Ao), ma svolgono attività praticamente analoghe e sostenute dalle stesse fonti regionali di finanziamento. Per effetto di una interpretazione dell’agenzia delle Entrate con la circolare 78/E/2002, sostenuta anche dalla giurisprudenza (Cassazione 20249/2013), le aziende ospedaliere vengono considerate destinatarie dell’agevolazione e le Asl invece ne risultano escluse.
La distinzione è legata al fatto che le Asl, quali nuovi soggetti emersi dalla riforma del sistema sanitario nazionale del 1978 e del 1992 (legge 833/1978 e Dlgs 502/1992), non possano essere equiparate, sotto il profilo soggettivo, agli «enti ospedalieri», cui letteralmente fa riferimento l’articolo 6 del Dpr 601/1973, in quanto le Asl svolgerebbero attualmente non solo le originarie attività di questi ultimi, ma anche attività del tutto nuove, che esorbiterebbero dall’assistenza ospedaliera tipica. Questa impostazione, fra l’altro errata dal punto di vista della ricostruzione interpretativa visto che gli enti ospedalieri sono ormai soppressi dalla prima riforma del 1978, comporta che le Asl, non producendo alcun reddito di natura commerciale nello svolgimento della loro attività sanitaria, di prevenzione e tutela della salute pubblica (si tratta di attività fiscalmente «decommercializzate» dall’articolo 74, comma 2 del Tuir), sul reddito fondiario degli ospedali e altri immobili, destinati allo svolgimento delle stesse attività delle aziende ospedaliere, debbano pagare l’Ires in misura piena a discapito delle risorse da destinare all’attività sanitaria per i cittadini.
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)