Locazioni brevi, comunicazione entro il 30 giugno anche se l’intermediario ha effettuato la ritenuta
L’adempimento riguarda chi gestisce portali telematici, chi interviene nella conclusione dei contratti o chi è intervenuto nei pagamenti. Possibile invio aggregato per più contratti sullo stesso immobile
I dati relativi alle locazioni brevi, stipulate nel corso del 2022, devono essere trasmessi entro il prossimo 30 giugno alle Entrate.
L’adempimento riguarda sia i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sia quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
Cosa si intende per locazioni brevi
A livello di definizione generale, vale quanto precisato dal decreto legge 50/2017.
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Per locatore, o beneficiario del pagamento, si intende la persona fisica che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, mette a disposizione l’immobile ad uso abitativo sulla base dei contratti di locazione breve, percependo i relativi canoni o corrispettivi.
Va ricordato che a partire dal periodo d’imposta 2021, per effetto della disposizione contenuta nel comma 595 , dell’articolo 1, della legge 178/2020, la legge di Bilancio 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto «solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta». Negli altri casi, infatti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Ricordiamo, inoltre, che questa disposizione è valida anche quando i contratti sono stipulati mediante l’intervento di intermediari immobiliari o attraverso soggetti che gestiscono portali telematici.
Quali sono i dati da trasmettere alle Entrate
Come riporta il sito dell’agenzia delle Entrate per adempiere all’invio dei dati relativi ai contratti occorre scaricare il software «Comunicazione Locazioni Brevi 2022», che consente la compilazione delle comunicazioni relative alle locazioni brevi stipulate e la creazione del relativo file da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate, entro venerdì 30 giugno 2023, relativamente ai contratti stipulati nel 2022. È possibile utilizzare il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari.
Sono tenuti all’adempimento coloro, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi; questi soggetti devono inviare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente.
Quali sono i dati da trasmettere
I soggetti tenuti all’adempimento della comunicazione alle Entrate devono indicare: il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile locato.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Il provvedimento delle Entrate del 12 luglio 2017, modificato da quello del 17 marzo 2022, prevede espressamente che la ritenuta operata dall’intermediario immobiliare è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata; inoltre, gli stessi soggetti che operano la ritenuta, devono assolvere anche all’obbligo di comunicazione dei dati.
In sostanza anche se la ritenuta è effettuata dall’intermediario immobiliare, la comunicazione entro il prossimo 30 giugno, è di sua competenza.
Quali sanzioni si applicano in caso di omessa comunicazione
In caso di omessa comunicazioni dei dati relativi alle locazioni brevi si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 1 e articolo 14, del Dlgs. 471/1997 che individuano le sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione con l’applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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