Lotteria scontrini, un numero criptato per consentire la partecipazione
Partecipazione alla lotteria degli scontrini con il codice lotteria in luogo del codice fiscale del consumatore; aggiornamenti tecnici, entro il 31 dicembre 2019, di tutti i registratori e i server telematici, nonché della procedura web “documento commerciale online” messa a disposizione dalle Entrate, al fine di acquisire il codice lotteria anche mediante lettura ottica; spese trasmesse tramite sistema Tessera sanitaria escluse dalla partecipazione alla lotteria sino al 30 giugno 2020: con il provvedimento direttoriale protocollo numero 739122 pubblicato ieri, sono stati così individuati gli strumenti e le modalità mediante cui gli esercenti effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini della lotteria degli scontrini.
Le regole individuate sono state preventivamente oggetto di analisi da parte del garante della Privacy il quale, con provvedimento numero 197 anch’esso pubblicato ieri, ha espresso il proprio parere favorevole ritenendo l’utilizzo del codice lotteria un’efficace misura di garanzia dei consumatori fermo restando, in ogni caso, che i dati trasmessi alle Entrate vanno comunque considerati personali, in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili. La partecipazione alla lotteria richiederebbe infatti l’indicazione del codice fiscale del consumatore sullo scontrino elettronico rilasciato dall’esercente.
Per garantire la privacy, le Entrate hanno individuato lo strumento del codice lotteria il quale non è altro che uno “pseudonimo” del codice fiscale, rilasciato dietro richiesta degli interessati da agenzia delle Dogane e Monopoli.
Si tratta di un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul «portale della lotteria». Per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto il consumatore dovrà comunicare il proprio codice lotteria al commerciante: in questo modo viene anche espressa la volontà di partecipare al concorso. Il registratore o il server telematico elaboreranno poi, durante la giornata e alla chiusura giornaliera, i dati delle vendite contenuti nella memoria di riepilogo, generando un file xml contenente la denominazione dell’esercente ovvero del prestatore, il numero progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso, l’identificazione del punto cassa, l’importo del corrispettivo con il dettaglio di quanto pagato in contanti e quanto con strumenti elettronici ovvero l’importo non pagato e, infine, il codice lotteria del cliente. Andranno comunicate anche le operazioni di reso ed annullo relative a documenti commerciali precedentemente trasmessi. In attesa del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con quello delle Entrate, già sottoposto il 30 ottobre 2019 al vaglio del garante Privacy, con cui saranno definite le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, entità e numero di premi, entro il 31 dicembre 2019 dovranno comunque essere realizzati, sugli RT, sui server RT e sulla procedura web dell’Agenzia, tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’acquisizione del codice lotteria.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 739122/2019