Mediazione, riscossione in stand by per gli atti notificati dal 3 marzo
La presentazione del reclamo bloccherà la riscossione per gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo di valore non superiore a 20mila euro notificati dal prossimo 3 marzo. L'ufficio non procederà all'affidamento del carico all'agente della riscossione (in caso di atti esecutivi) o ne comunicherà la sospensione (in caso di iscrizioni a ruolo). Pertanto, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio ossia fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo.
La nuova previsione contenuta nell'ultima legge di stabilità risolve un problema emerso sin dalla introduzione obbligatoria del reclamo (aprile 2012) e sottolineata da numerose Commissioni tributarie provinciali che hanno rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
Finora la presentazione dell'istanza di reclamo (così come la proposizione del ricorso) non comportava, per espressa previsione normativa, la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto si generava una forte incongruenza tra i termini previsti per l'istituto (90 giorni dalla notifica del reclamo) e quanto disposto in materia di azioni cautelari ed esecutive esperibili da Equitalia in caso di mancato pagamento di accertamenti esecutivi (entro il termine di 60 o 150 giorni dalla loro notifica) e di cartelle esattoriali (entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica).
Tra l'altro, gli avvisi di accertamento esecutivi (emessi dal periodo di imposta 2007 per Irpef, Ires, Irap e Iva) - e reclamabili in caso di valore delle imposte fino a 20mila euro - riportano l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso/reclamo (60 giorni dalla notifica o 150 giorni in caso di accertamento con adesione), all'obbligo di pagamento a titolo provvisorio di 1/3 delle maggiori imposte contestate in caso di tempestiva proposizione del ricorso o reclamo mediazione. Allo stesso modo, le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione a seguito di avvisi bonari (articoli 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) e reclamabili in caso di valore delle imposte non superiore a 20mila euro, prevedono l'obbligo di pagamento delle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla loro notifica.
Così, in attesa che si concludesse il reclamo o mediazione (90 giorni dalla notifica dell'istanza), il contribuente non poteva contare neppure sulla tutela cautelare, giacché non gli era possibile, prima dei novanta giorni dalla notifica del reclamo, chiedere la sospensiva giudiziale, dato che la costituzione in giudizio non era ancora avvenuta.
Nonostante la proposizione del reclamo, dunque, molto spesso il contribuente era costretto a pagare le somme in pendenza di giudizio al solo fine di bloccare le misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia. Una situazione che sarà sanata anche se soltanto per gli atti notificati dal prossimo 3 marzo in poi.