Micro-coop, bilanci con la «nota»
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è intervenuto sulla questione relativa alla predisposizione dei bilanci da parte delle cooperative che rientrano i limiti delle micro-imprese. Sulla base del chiarimento del 20 marzo scorso del ministero dello Sviluppo, volto a raccomandare la predisposizione del bilancio da parte delle cooperative nella forma ordinaria o abbreviata, il Cndcec, pur non condividendo tale assunto, suggerisce di adeguarsi auspicando, tuttavia, una diversa interpretazione in un momento successivo.
Si ricorda che le cooperative devono redigere il bilancio tenendo conto dei principi generali applicabili alle società di capitali, ma, nel contempo, devono anche fornire ulteriori informazioni in virtù della loro natura mutualistica quali rispetto della condizione di prevalenza (articolo 2513, del Codice civile), ammissione dei nuovi soci (articolo 2528), criteri seguiti nella gestione mutualistica (articolo 2545) e modalità di formazione e assegnazione dei ristorni (articolo 2545-sexies). Tali informazioni sono di norma contenute nella nota integrativa.
Il Dlgs 139/2015 ha introdotto la categoria delle “micro imprese”, che possono redigere un bilancio semplificato composto da stato patrimoniale e conto economico, senza predisporre rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione, ferma restando l’indicazione, in calce allo stato patrimoniale, di alcune specifiche informazioni (impegni, garanzie, compensi amministratori ecc.). Le micro-imprese che possono applicare questa disciplina sono, ai sensi del nuovo articolo 2435-ter, le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.
Si è quindi posto il problema se alle cooperative si possano applicare le semplificazioni delle micro imprese; se da un lato l’articolo 2519 del Codice civile prevede l’applicazione alle cooperative delle norme previste per le Spa, compresa la semplificazione per le micro imprese, dall’altro deve rilevarsi che l’assenza della nota integrativa non consente di fornire informazioni che le cooperative sono obbligate a dare. In merito, la Commissione cooperative dell’Ordine dei commercialisti di Roma, ritenendo che escludere le cooperative da questa semplificazione fosse in contrasto con i principi ispiratori della stessa, aveva suggerito di ritenere assolti gli obblighi informativi se forniti in calce agli schemi di bilancio.
Tuttavia, il Mise, nella nota diretta a definire il comportamento dei revisori delle “micro-cooperative” (si veda Il Sole 24 Ore del 25 aprile) ha ritenuto che la questione non può risolversi con una interpretazione in via amministrativa. Secondo il ministero, infatti, l’articolo 2519 del Codice civile prevede l’applicazione per le coop delle norme previste per le Spa «in quanto compatibili». In questo caso, a parere del ministero, l’esonero dalla presentazione della nota integrativa è incompatibile con gli obblighi informativi previsti dalla disciplina delle coop.
Sulla base di tale orientamento, in caso di bilancio approvato senza nota integrativa, il ministero invita i revisori a distinguere due situazioni: qualora l’omissione della nota integrativa non abbia consentito l’assolvimento degli obblighi informativi, i revisori devono diffidare la cooperativa alla riapprovazione del bilancio con inserimento delle informazioni mancanti; qualora, invece, il bilancio, pur in assenza della nota integrativa, riporti le informazioni in calce, i revisori devono prescrivere un più rigido rispetto delle previsioni codicistiche e rilasciare il certificato (salve altre irregolarità). A nostro parere, come espresso dal Cndcec, i bilanci delle micro-cooperative privi di nota integrativa potrebbero essere ritenuti validi quando le informazioni sugli aspetti propri delle cooperative siano riportate in calce ai prospetti di bilancio.
Cndcec, documento sui bilanci delle società cooperative