Contabilità

Mini Ires e imposte differite: l’effetto non è immediato

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di Franco Roscini Vitali

Le disposizioni contenute nel decreto crescita (Dl 34/19) comportano alcuni effetti contabili relativi, in particolare, all’iscrizione in bilancio della fiscalità differita: tuttavia, si tratta di un impatto “posticipato”.

Aliquota Ires

L’articolo 2 prevede l’aliquota Ires ridotta con riferimento agli utili non distribuiti e accantonati a riserva. In sostanza, il reddito determinato in base al minor importo tra la sommatoria degli utili accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e l’incremento del patrimonio netto, è soggetto nel 2019 all’aliquota del 22,5%, nel 2020 al 21,5% nel 2021 al 21% e nel 2022 al 20,5 per cento.

In genere, quando le aliquote Ires diminuiscono, per le imprese che hanno iscritto in bilancio imposte differite attive il ricalcolo delle stesse si traduce nell’imputazione del minore importo nella voce 20 «imposte» del conto economico, che risulta così penalizzata: situazione contraria per la rettifica delle differite passive.

Tuttavia, nel caso della mini-Ires relativa agli utili non distribuiti, l’impatto non è immediato e, pertanto, il ricalcolo della fiscalità differita non riguarderà necessariamente l’esercizio 2019 e i successivi, ma si verificherà nell’esercizio in cui l’assemblea deciderà quanta parte degli utili di esercizio saranno accantonati a riserva.

Il principio contabile

In sostanza, la determinazione dell’Ires si sposta dal 31 dicembre alla data dell’assemblea, con un’eccezione al principio di competenza e al principio contabile Oic 25.

Il principio contabile prescrive che la valutazione della fiscalità differita è effettuata, a ogni data di riferimento del bilancio, applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

In particolare, la società apporta adeguate rettifiche in caso di variazione dell’aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l’aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio. In tal caso le rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul conto economico.

Medesime conclusioni dovrebbero potersi estendere alle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali che seguono le indicazioni dello Ias 12, sostanzialmente in sintonia con l’Oic 25.

Superammortamento

Il problema non riguarda la reintroduzione del superammortamento del 130% perché la maggiorazione del costo dei beni materiali interessati all’agevolazione si riflette nel pari incremento degli ammortamenti (e canoni leasing) e comporta una variazione in diminuzione in sede di dichiarazioni: in bilancio l’ammortamento è effettuato in base ai criteri civilistici e l’ulteriore quota deducibile del 30% è dedotta ai fini delle imposte dirette mediante variazione in diminuzione.

Inoltre, l’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa.

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