Adempimenti

Minimi e forfettari, slalom per la determinazione degli acconti

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di Giovanni Petruzzellis

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e di quello di vantaggio va eseguito negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il pagamento dell’Irpef. I soggetti interessati sono quindi chiamati alla cassa entro il 30 giugno 2017 (ovvero entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno d’imposta 2016 e di primo acconto per il 2017. In caso di pagamento rateale, le successive scadenze da annotare sul calendario sono quelle del: 17 luglio, 21 agosto, 18 settembre, 16 ottobre e 16 novembre.
Focalizzando l’attenzione sugli acconti relativi al periodo d’imposta 2017, le casistiche che possono presentarsi sono molteplici e richiedono un’attenta analisi per comprendere innanzitutto se il versamento sia dovuto o meno, e successivamente per applicare le corrette modalità di calcolo.

Un primo caso in cui nessun pagamento è dovuto, riguarda i contribuenti che abbiano avviato l’attività nel 2017, i quali effettueranno il versamento dell’imposta sostitutiva (nella misura del 5 o 15 per cento) interamente a saldo il prossimo anno.
Con riferimento ai soggetti già in attività nel 2016, qualora il contribuente continui ad avvalersi del regime forfettario o del regime dei minimi anche per il 2017, l’acconto è dovuto qualora nel quadro LM del modello Redditi 2017, al rigo LM42 «differenza» risulti un’imposta relativa al 2016 (al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute eventualmente subite) di importo pari o superiore a 51,65 euro.

L’acconto dovuto è pari al 100% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente e, se di importo pari o superiore a 257,52 euro, andrà versato in due rate: il 40% entro il 30 giugno, il restante 60% entro il 30 novembre 2017. I codici tributo da indicare nel modello F24 per il pagamento del primo acconto sono: 1790 per il forfait e 1793 per il regime di vantaggio.
Particolare attenzione va prestata laddove il contribuente, oltre all’esercizio dell’attività in forma autonoma, sia contestualmente titolare di altri redditi soggetti a tassazione ordinaria (es. redditi fondiari). In tal caso, infatti, potrebbe essere necessario liquidare anche l’acconto Irpef, che sarà dovuto in presenza di un importo superiore alla predetta soglia di 51,65 euro risultante al rigo RN34 del modello Redditi 2017.

Un ulteriore aspetto su cui occorre soffermarsi è quello relativo all’impatto sugli acconti derivante da eventuali cambi di regime verificatisi nel 2017. In caso di passaggio dal regime ordinario, adottato nel 2016, al forfait, in assenza di una base storica di riferimento, non risulta dovuto alcun acconto a titolo di imposta sostitutiva. In mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, lo stesso criterio dovrebbe trovare applicazione anche nell’ipotesi di passaggio inverso. In tale ipotesi, tuttavia, potrebbe risultare comunque opportuno procedere al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva utilizzando il metodo storico, al fine di ridurre l’impatto finanziario che si manifesterà in sede di saldo il prossimo anno a causa delle maggiori aliquote progressive che caratterizzano il sistema ordinario Irpef. In tal caso gli acconti dell’imposta sostitutiva versata potranno essere scomputati dal saldo Irpef dovuto il prossimo anno, indicandoli nella colonna 4 del rigo RN38 del modello Redditi 2018.

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