Imposte

Minusvalenza con calcoli rompicapo per chi cede il marchio rivalutato

Le ricadute applicative dell’allungamento a 50 anni dell’ammortamento

La norma del disegno di legge di Bilancio 2022 che prolunga a 50 anni il processo di ammortamento di marchi ed avviamento, non solo contrasta con il principio di tutela dell’affidamento del contribuente (modificando, a rivalutazione già eseguita, le regole di deduzione delle quote di ammortamento), ma presenta anche complessità di calcolo e procedurali.

Il punto più delicato sono le regole sulla cessione del marchio dopo che è stato rivalutato ed è iniziato il processo di ammortamento cinquantennale, imponendo sia al cedente che all’acquirente di applicare sulla minusvalenza-costo di acquisto il processo di ammortamento residuo del periodo cinquantennale.

IL PERIMETRO OGGETTIVO

Sul fronte oggettivo, la previsione si applica alla cessione del marchio rivalutato quale bene singolo o quale componente della cessione di un ramo di azienda, considerando che in quest’ultimo caso anche l’avviamento riallineato e ceduto insieme al ramo di azienda potrebbe essere oggetto della complessa gestione delle minusvalenze o dell’ammortamento per il cessionario.

Sono esclusi dalla procedura tutti gli altri beni immateriali il cui processo di ammortamento si conclude in un lasso temporale più breve dei 18 anni che l’articolo 103, commi 1 e 3 prevede per marchi ed avviamento. La cessione di questi ultimi avverrà a far data almeno dal 2024, poiché se avvenisse prima la rivalutazione verrebbe azzerata non potendosi considerare fiscalmente rilevante il valore rivalutato.

LE COMPLESSITA’ DEL CALCOLO

Per la norma in questione del Ddl di Bilancio, la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del maggior valore rivalutato, in un lasso temporale che corrisponde al residuo periodo di ammortamento. Si parla di minusvalenza rapportata al maggior valore, il che lascia intendere che la minusvalenza stessa dovrà essere scissa in due parti, quella riferibile al costo storico e quella riferibile al valore rivalutato. Ma come operare tale scissione ? Proviamo a dare una risposta con l’aiuto degli esempi inseriti nella Relazione illustrativa.

Primo caso. Ipotizziamo un marchio iscritto a 100 nel 2020 e rivalutato a 1.100. Dopo sei anni di ammortamento diviso in due processi ( ammortamento ordinario 10 x 6 = 60 e ammortamento del maggior valore 20 x 6 = 120), al momento della cessione presenta un residuo di 920, mentre viene ceduto a 600.

Il residuo del maggior valore al momento della cessione è 880.

La minusvalenza realizzata (320) è minore del residuo da ammortizzare del maggior valore, quindi l’intero importo viene dedotto in 44 anni (cioè 50 iniziali meno i 6 anni di ammortamenti già stanziati). In questo esempio, a causa del fatto che il valore della minusvalenza è inferiore al residuo da ammortizzare del maggior valore rivalutato, l’intera minusvalenza subisce il prolungamento della deduzione.

Il ragionamento fatto dal legislatore considera che la minusvalenza è interamente contenuta nel dato più elevato (880). Come si può notare, non vi è alcuna scissione della minusvalenza.

Secondo caso. Se modifichiamo i dati dell’esempio, per cui la minusvalenza realizzata sia superiore al residuo da ammortizzare relativo al maggiore valore rivalutato, le conclusioni cambiano.

Riprendiamo l’esempio di prima ipotizzando che la cessione avvenga dopo 6 anni di ammortamento a 20. Residuo da ammortizzare 920, quindi minusvalenza di 900.

Residuo da ammortizzare del maggior valore è sempre 880, quindi la minusvalenza (900) è superiore a quest’ultimo dato.

Seguendo gli esempi, emerge, in questo caso, la necessità di scindere, nel dato minusvalente, la quota ordinaria da quella derivante dal processo di ammortamento cinquantennale. In pratica in quella minusvalenza totale c’è anche una quota di minus “ordinaria” che va sviscerata. Quindi fino a concorrenza del residuo da ammortizzare del maggior valore (cioè 880) si avrà la deduzione in 44 anni, mentre per la differenza di 20 la minusvalenza sarà interamente deducibile nell’esercizio di cessione.

Invece quando si genera una plusvalenza essa è tassabile in unica soluzione, fermo restando il diritto alla rateizzazione fino a 5 esercizi.

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