Imposte

Minusvalenze in uscita irrilevanti ai fini dell’imposta

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di Marco Piazza

Per determinare la plusvalenza soggetta a imposizione in uscita, si deve utilizzare il «valore di mercato» degli attivi o delle aziende trasferite.

Il valore di mercato

L’introduzione del concetto di «valore di mercato», in sostituzione del «valore normale», serve a enfatizzare la circostanza che nella determinazione del valore degli attivi trasferiti, anziché applicare le regole di cui all’articolo 9 del Testo unico si applicano quelle di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2018 con implicito rinvio ai criteri illustrati nelle Linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento (fra i quali, quelli di cui al capitolo IX, relativo alle riorganizzazioni aziendali) e al rapporto Ocse del 2010 sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni nonché alla relativa Guida aggiuntiva del 2018.

Le rate

Imponibile e imposta sono calcolati definitivamente con riferimento al momento in cui si verifica il trasferimento. È possibile optare per il pagamento dell’imposta in cinque rate annuali di pari importo, previa presentazione di eventuali garanzie (si veda il provvedimento 10 luglio 2014) se il trasferimento avviene verso Paesi Ue o See che abbiano con l’Italia un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/Ue. In questo caso si applicano gli interessi previsti per i pagamenti rateali (si veda l’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2009).

Minusvalenze indeducibili

Un aspetto di rilievo della normativa è che essa disciplina (come del resto l’articolo 5 della direttiva 2009/133/CE) solo l’imposizione in uscita delle “plusvalenze”, ma non il riconoscimento della deducibilità delle eventuali “minusvalenze” dal reddito dell’esercizio in corso al momento del trasferimento.

In altri ordinamenti, la tassazione delle plusvalenze si accompagna, invece, al diritto di dedurre le minusvalenze non solo dal reddito dell’esercizio in corso al momento del trasferimento, ma anche – se necessario – dal reddito degli esercizi precedenti, attraverso un meccanismo di carry back delle perdite (non previsto dalla legislazione italiana) che dà luogo a un rimborso di imposte al contribuente.

La possibile discriminazione

La mancanza di simmetria nel trattamento delle plusvalenze e minusvalenze relative a trasferimenti di attivi verso l’estero rispetto a quelle generate dalle operazioni straordinarie nazionali potrebbe essere considerata discriminatoria (si veda, seppure con riferimento ad un caso diverso, la sentenza della Corte di giustizia Ue emessa nelle cause C-398/16 e C-399/16).

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