Modello Iva 2017, il reverse charge guadagna campo
Il meccanismo del
Il Dlgs 24/2016 ha, infatti, esteso dal 2 maggio dello scorso anno l’applicazione dell’inversione contabile anche al tali cessioni. Un’ estensione che non rappresenta una novità per gli addetti ai lavori, se si considerano gli interventi che nel corso degli ultimi anni hanno interessato l’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72, per inserirvi le operazioni connotate da un maggior rischio di evasione fiscale.
E così, al fine di ridurre il verificarsi di possibili fenomeni fraudolenti lungo la catena distributiva di determinati settori commerciali, la traslazione di una serie di adempimenti relativi all’assolvimento dell’Iva dal cedente/prestatore al cessionario/committente, ha interessato dal 2015 le prestazioni ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (legge 190/14) e dal 2016 anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, se ques’ultimo applica a valle lo split payment (legge 208/2015).
Le stesse si sono affiancate alle già numerose alle ipotesi di reverse charge «interno»: cessioni di oro da investimento; prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di appaltatori e subappaltatori nel settore edilizio; cessioni di fabbricati per le quali è esercitata l’opzione per l’imponibilità Iva; trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra.
Tali modifiche trovano fondamento negli articoli 199, 199-bis e 395 della direttiva 2006/112/Ce, secondo i quali gli Stati Ue possono introdurre il reverse charge relativamente a determinate operazioni tassativamente individuate rispettivamente senza alcun limite temporale o solo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Al di fuori di questi casi, gli Stati che intendono adottare il reverse charge devono necessariamente richiedere un’apposita preventiva autorizzazione al Consiglio Ue.
Alla previsione di sempre maggiori ipotesi di reverse charge ha fatto da corollario anche la revisione del relativo sistema sanzionatorio ad opera del Dlgs 158/2015 che ha stabilito tra un minimo di 500 euro a un massimo di 20mila euro, la sanzione per mancata applicazione dello stesso (articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997).
In ambito comunitario va ricordato che lo scorso 21 dicembre la Commissione europea ha presentato una proposta di applicazione in tutti gli Stati Ue, seppur in via temporanea, del reverse charge alle cessioni interne. In questo modo si punta a tutelare le cessioni domestiche da possibili fenomeni di frodi carosello, in attesa della realizzazione di uno spazio unico europeo Iva.