Modifiche agli statuti delle Onlus esenti dall’imposta di registro
Un tema che molti enti del terzo settore stanno affrontando in queste settimane è l’allineamento degli statuti alle nuove previsioni della riforma. Un adeguamento cui sono tenute le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), che dovrà avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice, cioè entro il 3 febbraio 2019.
Su questo fronte, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie rese necessarie da modifiche o integrazioni normative. Al di fuori di queste ipotesi, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie messe in atto dagli enti (comprese le operazioni straordinarie) le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa di 200 euro (articolo 82, comma 4 del Dlgs 117/2017).
L’esenzione per le modifiche statutarie, però, è solo una delle voci del pacchetto di agevolazioni sulle imposte indirette previste dallo stesso articolo 82 e già in vigore dallo scorso 1° gennaio.
Altre misure di favore, particolare, puntano a sostenere le attività di interesse generale svolte dagli enti non profit, incentivando i trasferimenti patrimoniali in loro favore e riducendo gli oneri legati alla gestione.
Sono applicabili in misura fissa (200 euro) le imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti che prevedono trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali di godimento di beni immobili nei confronti di Onlus, Odv e Aps. È così reintrodotta e ampliata l’agevolazione analoga prevista in origine per le Onlus, che era stata abrogata con la riforma del tributo di registro (Dlgs 23/2011). L’applicabilità del beneficio è condizionata alla dichiarazione, da rendere contestualmente alla stipula dell’atto, che i beni saranno destinati all’attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, entro cinque anni dal trasferimento (articolo 82, comma 4 del Codice del terzo settore).
Con la riforma sono state “sistematizzate”, inoltre, le agevolazioni finora previste per gli atti di successione e donazione in favore delle Onlus e di altre specifiche categorie di enti non profit (articolo 3 del Dlgs 346/1990). Ai trasferimenti a titolo gratuito in favore di Onlus, Odv e Aps si applica ora il primo comma dell’articolo 82 del Codice del terzo settore, che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse ipocatastali, purché i beni o i diritti ricevuti siano vincolati allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Un discorso in parte diverso vale per le organizzazioni di volontariato: il decreto correttivo del Codice del Terzo settore (approvato in via preliminare il 21 marzo dal Consiglio dei ministri) dovrebbe infatti reintrodurre l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per tutti gli atti connessi all’attività delle organizzazioni, in continuità con quanto finora previsto dall’articolo 8 della legge 266/1991, abrogata dalla riforma.
L’articolo 82, comma 5, del Codice del terzo settore ha introdotto poi l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, i contratti, le copie e gli estratti richiesti dagli enti. Dal 2018, quindi, possono beneficiare di questa esenzione anche le associazioni di promozione sociale (l’agevolazione era già prevista, nella disciplina precedente, per le Onlus e per le organizzazioni di volontariato). Nell’ambito applicativo dell’agevolazione rientrano anche, ad esempio, le fatture emesse dall’ente e gli estratti conto, come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018. Nell’ipotesi di eventi musicali o spettacoli organizzati occasionalmente (o nel contesto di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione) gli enti sono inoltre esonerati, previa comunicazione alla Siae, dal versamento dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dal Dpr 640/1972. Questo adempimento non è da confondere con le spettanze Siae relative al diritto d’autore, che saranno comunque dovute.