Contabilità

Multilaterale Ocse a perimetro incerto

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di Francesco Capitta

La convenzione multilaterale Ocse, firmata il 7 giugno scorso da oltre 70 Stati – tra cui l’Italia – volta a introdurre specifiche misure per contrastare l’elusione fiscale internazionale, costituisce un unicum senza precedenti. Proprio per la sua natura, però, ha un perimetro difficile da tracciare a priori.

La convenzione (o multilateral instrument, in sigla Mli) intende modificare direttamente oltre 1.100 convenzioni bilaterali in vigore. Il criterio adottato dall’Ocse per giungere a questo ambizioso obiettivo è quello della reciprocità: le modifiche operano solo se accettate dagli Stati contraenti negli stessi termini.

Innanzitutto, il Mli si applica esclusivamente agli Stati firmatari. È di particolare peso l’assenza degli Stati Uniti tra i firmatari, con la conseguenza che le convenzioni bilaterali con gli Stati Uniti resteranno invariate.

Affinché una convenzione bilaterale rientri nell’ambito di applicazione dello strumento multilaterale, è necessario che sia stata espressamente indicata da entrambi gli Stati. Ad esempio, se lo Stato Alfa indica la convenzione bilaterale in essere con lo Stato Beta e quest’ultimo non fa altrettanto, tale convenzione bilaterale non rientra fra quelle modificabili. Inoltre, poiché, nell’ambito di ogni nuova misura proposta dalla convenzione, ciascuno Stato può scegliere fra diverse opzioni, le modifiche a una certa convenzione bilaterale operano solo se anche l’altro Stato contraente ha fatto la stessa scelta.

Per districarsi nel dedalo di combinazioni possibili, l’Ocse ha messo a punto un archivio digitale (Mli Matching Database) che individua, per ciascuna convenzione bilaterale in vigore, le modifiche effettive. Tuttavia, le opzioni ad ora esercitate sono meramente provvisorie e dovranno essere confermate o modificate al momento del deposito della ratifica.

L’entrata in vigore

Lunghi e non prevedibili sono poi i tempi per l’entrata in vigore. In particolare, il Mli entra in vigore all’inizio del quarto mese successivo a quello di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da almeno cinque Stati. Al momento, nessuno Stato ha depositato la ratifica.

Per gli Stati firmatari che accettano successivamente, lo strumento entrerà in vigore all’inizio del quarto mese successivo a quello di deposito della ratifica. Dopodiché, le modifiche di una certa convenzione bilaterale saranno efficaci a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui entrambi gli Stati risultano aver ratificato.

Il rapporto con le bilaterali

È inesplorato il tema del rapporto tra il Mli e le convenzioni bilaterali. Va chiarito, ad esempio:

• se le modifiche operino automaticamente o se sia necessario, per ciascuna convenzione, un protocollo aggiuntivo;

• cosa succede se gli Stati, nell’esercizio della loro sovranità, modificano le convenzioni bilaterali in modo difforme dal Mli;

• quali siano gli effetti del recesso dal Mli dopo che le modifiche alle convenzioni bilaterali sono diventate efficaci.

Posizione dell’Italia

L’iter per la ratifica della convenzione multilaterale deve ancora iniziare e non è prevedibile la tempistica. Per quanto riguarda le opzioni, l’Italia ha, al momento, adottato una posizione minimalista, limitandosi principalmente a recepire le modifiche minime obbligatorie e non può, dunque, escludersi che la posizione finale possa essere diversa da quella provvisoriamente espressa.

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