Navigazione in alto mare, test sulla non imponibilità Iva al termine dell’anno dopo il varo
La risoluzione 39/E fissa anche una deroga per i ritardi dovuti all’emergenza Covid: la verifica a consuntivo della condizione va rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo
La verifica ai fini del riconoscimento della non imponibilità Iva circa l’effettivo utilizzo in alto mare per oltre il 70 per cento dei viaggi della nave di nuova costruzione deve essere fatta al termine dell’anno solare successivo al varo, includendo tutte le tratte percorse nel medesimo anno. Questa precisazione è contenuta nella risoluzione 39/E/2021 con cui l’Agenzia ha esaminato, sotto diversi profili, l’individuazione delle corrette modalità da seguire per la verifica a consuntivo della condizione, richiesta ai fini dell’applicabilità del regime di non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, dell’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto marittimo di nuova costruzione per la navigazione in alto mare.
I quesiti
La risoluzione affronta quattro quesiti posti da un fornitore di bunker che nell’anno 2020 ha effettuato cessioni nei confronti di due navi da crociera di nuova costruzione, varate nel 2020, che per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia causata dal Covid-19 hanno effettuato soltanto tratte “tecniche” – per le risoluzioni 2/E/2017 e 6/E/2018 escluse dal computo dei viaggi qualificanti la condizione di legge – e non hanno quindi effettuato alcun “viaggio” nel senso voluto dalla norma.
Sebbene la risoluzione ricordi quanto contenuto nella precedente risoluzione n. 6/E/2018 in merito all’estensione della verifica della condizione entro l’anno successivo al varo della nave anche alle altre ipotesi di “discontinuità” nell’utilizzo, non è chiaro se – e determinerebbe significative incertezze applicative che – il riferimento temporale all’anno solare successivo vada riferito anche a tali ipotesi e non solo al caso di nave di nuova costruzione o che non ha effettuato alcun viaggio.
L’emergenza sanitaria
Circa il mancato utilizzo dovuto all’emergenza sanitaria, l’Agenzia considera che tale situazione straordinaria potrebbe ritenersi avere ritardato la messa in servizio della nave e che pertanto la verifica a consuntivo della condizione debba essere addirittura rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, da intendersi come anno di messa in servizio per la navigazione. Il concetto richiama il «blank year» determinato dall’emergenza legata al Covid nell’analogo regime della French commercial exemption, seppure qui riferito al solo caso di nave nuova o che non ha effettuato alcun viaggio.
La dichiarazione telematica
La risoluzione richiama infine le novità recate dalla legge di Bilancio 2021, che prevedono una dichiarazione da presentarsi in via telematica a cura dell’acquirente, un nuovo regime sanzionatorio ed una nuova procedura per il caso di mancato raggiungimento della condizione di alto mare, precisando che:
• la nuova formulazione è applicabile alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del tuttora atteso provvedimento attuativo del direttore dell’agenzia delle Entrate;
• fino ad allora restano valide istruzioni, modalità di comunicazione del mancato raggiungimento del 70 per cento dei viaggi in alto mare e regime delle responsabilità chiariti dalle risoluzioni 2/E/2017 e 6/E/2018.