Contabilità

Necessario indicare impegni e garanzie

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di Franco Roscini Vitali

Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione se le informazioni sulle azioni proprie sono riportate in calce allo stato patrimoniale, ipotesi che raramente si potrà verificare in queste società.

Come già accennato, la semplificazione più significativa consiste nell'esonero dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell'articolo 2427 relativo al contenuto della stessa.

Il numero 9 prevede un ampliamento dell'informativa in precedenza riportata nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, che sono stati eliminati.

In particolare, le micro-imprese devono fornire le informazioni su impegni e garanzie, anche relative alle imprese del gruppo di appartenenza, e quelle relative alle passività potenziali.

Queste ultime sono le passività per le quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un fondo, con contropartita un onere nel conto economico, ma deve essere fornita l'informativa nella nota integrativa.

In sintesi, si tratta delle passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio e arbitrario così che la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neppure di un importo minimo o di un intervallo di valori; medesimo discorso con riferimento alle passività potenziali ritenute possibili.

Inoltre, il numero 9 precisa che devono essere fornite le informazioni in materia di trattamenti di quiescenza e simili.

Il numero 16 dell'articolo 2427 invece prevede le informazioni relative all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori, precisando tasso di interesse, principali condizioni, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. La norma si estende ai sindaci, ipotesi che non dovrebbe riguardare le micro-imnprese.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati le micro-imprese non possono applicare le disposizioni in materia di derivati ma, se ricorrono le condizioni di cui al principio contabile Oic 31 relativo ai Fondi per rischi e oneri, hanno l'obbligo di iscrivere in bilancio un Fondo in relazione a strumenti finanziari derivati. Quest'ultima precisazione è contenuta nel principio contabile Oic 32 relativo agli strumenti finanziari derivati che, nella sostanza, ribadisce l'applicazione del principio di prudenza anche per le imprese in questione.

Ulteriori semplificazioni possono derivare dall'applicazione del principio generale della “rilevanza”, introdotto nell'articolo 2423 del codice civile dal decreto n. 139/15.

Infine, dal punto di vista fiscale le micro-imprese seguono le disposizioni del Tuir senza tenere conto delle specifiche norme dettate per le altre imprese che applicano il principio di derivazione rafforzata.

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