Contabilità

Nei bilanci delle imprese Oic titoli esenti dal valore di mercato

di Franco Roscini Vitali

Ritorno al passato: si può sintetizzare così il contenuto dell'emendamento, inserito nel decreto legge 119/18, di cui all'articolo 20-bis titolato «Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli».

È consentito, alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali, di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma ricalca quella del decreto 185/08, emanata a seguito della crisi finanziaria del secondo semestre 2008, più volte prorogata negli anni successivi, che consentiva di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati (non i derivati).

Le imprese che hanno iscritto i titoli nell'attivo circolante del bilancio, ovvero non immobilizzati, devono seguire le disposizioni dettate, in materia di valutazione, dall'articolo 2426 n. 9 del Codice civile che impone la svalutazione se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (valore corrente) è minore del costo.

L'articolo 20-bis consente di mantenere in bilancio i titoli al valore d'iscrizione come risulta dall'ultimo bilancio annuale approvato; pertanto il bilancio 2017, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato: può essere prorogato, con decreto del Mef, agli esercizi successivi al 2018 in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Questa disposizione non riguarda i titoli immobilizzati destinati a permanere durevolmente nel bilancio, perché questi sono svalutati soltanto se la perdita di valore è durevole.

L'intento del legislatore è l'equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio a quelli immobilizzati evitando, nel contempo, comportamenti meno trasparenti consistenti nel “cambio di destinazione” da un comparto (circolante) all'altro (immobilizzazioni).

Anche le imprese di assicurazione sono interessate con riferimento al solo bilancio di esercizio, redatto in base alle norme del Codice civile, mentre il bilancio consolidato è redatto con i principi contabili internazionali: il comma 2 dell'articolo 20-bis dispone che sarà l'Ivass, con regolamento, a dettare le modalità attuative.

Queste imprese destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione: se gli utili sono inferiori a tale differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

La facoltà di non svalutare i titoli è limitata, per tutte le imprese, al bilancio di esercizio perché il comma 1 fa riferimento all'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non cita il bilancio consolidato.

Si tratta di una “facoltà”, non di un obbligo: perciò, i soggetti preposti alla governance delle società, in particolare amministratori e sindaci, devono valutarne l'applicazione con relativa illustrazione nella nota integrativa.

L'Oic aveva dettato, con riferimento alla norma contenuta nel Dl 185/08, alcune regole applicative, tra le quali l'impossibilità di utilizzarla nel caso di cessione dei titoli minusvalenti tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio e nel caso di rischi di illiquidità o di insolvenza dell'emittente che possono rendere definitiva/durevole la perdita.

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