Diritto

Nei gruppi d’imprese sì a misure protettive a perimetro limitato

Il Tribunale di Ravenna chiarisce che spettano solo alle società in continuità

di Claudio Ceradini

Nella crisi di gruppo le misure protettive spettano solo alle società in continuità, a meno che il coordinamento unitario delle fasi liquidatorie non porti evidente vantaggio ai creditori. È l’orientamento che emerge dall’esame dell’ordinanza del Tribunale di Ravenna dello scorso 24 febbraio.

Il caso riguardava un gruppo di società in crisi che aveva richiesto e ottenuto l’ammissione alla composizione negoziata con applicazione provvisoria delle misure protettive, al fine di inibire azioni individuali che avrebbero compromesso la continuità e le opzioni di risanamento. La holding aveva depositato istanza di conferma delle misure protettive, pur ammettendo che eventi sopraggiunti richiedevano di limitare il perimetro risanabile, e di destinare la quota residua del gruppo alla liquidazione delle attività. Il tribunale aveva quindi deciso positivamente ma solo per il perimetro risanabile, basando il percorso interpretativo su due elementi: la natura del gruppo e la proporzionalità rispetto agli interessi dei creditori.

Risanabilità parziale

Non è l’aritmetica a prevalere, cosicché il presupposto della risanabilità del gruppo non si fonda sulla didascalica circostanza che tutte le società che ne fanno parte possano salvarsi. Quello che conta è la sostanza gestionale ed organizzativa, che rende sinergica l’appartenenza al gruppo, in ragione di economie di scala, complementarietà di prodotto o altro ancora.

Se tale unitarietà si conserva, anche in un perimetro limitato, ben può una parte del gruppo essere destinata alla liquidazione ed il risanamento riguardare solo le società comprese in quel perimetro. È necessario che l’esperto confermi le prospettive di soluzione della crisi, pur ipotetiche in ragione della fase embrionale delle trattative ed anche se basate su dati ancora privi del riscontro di veridicità e completezza. Le misure protettive potranno però riguardare solo il perimetro risanabile, a meno che l’organizzazione del gruppo agevoli anche le fasi liquidatorie, consentendo surplus economici a vantaggio dei creditori. Se l’appartenenza al gruppo rendesse più efficace la dismissione degli asset non più strategici, la protezione potrebbe essere ampliata, a tutela proprio di quella azione coordinata e dell’interesse dei creditori nel massimo risultato realizzo possibile.

Tutela dei creditori

La protezione dalle iniziative individuali deve trovare equilibrio tra sacrificio imposto ai creditori e salvaguardia delle trattative per il risanamento. Deve cioé essere giustificata dal vantaggio che gli stessi creditori possono trarre dal risanamento, per misura e ragionevole probabilità di successo.

Tipicamente, alcuni tra i creditori sono strategici, nel senso che, senza di loro, il piano di risanamento non regge. Nel caso in esame, dall’accordo con i proprietari degli immobili sede dell’attività alberghiera dipendeva la continuità e quindi il piano di risanamento. Concedere tempo alle trattative per individuare l’accordo era quindi di evidente vantaggio per il gruppo in crisi. Andava però valutato se il sacrificio imposto ai creditori fosse proporzionato e per farlo era necessario verificare le alternative concrete, per tempi e risultato prevedibile, delle azioni individuali. Nella fattispecie l’esiguità patrimoniale del debitore e i tempi richiesti per la liberazione forzosa dell’immobile non costituivano uno scenario particolarmente vantaggioso per quei creditori, cosicché la misura protettiva appariva sia utile che equilibrata.

I CRITERI

Il gruppo
C’è risanamento di gruppo non tanto se vengono salvate
tutte le società ma se –
anche in un perimetro più ristretto – il piano e la manovra finanziaria consentono di mantenere l’unitarietà dell’organizzazione e di preservare le sinergie gestionali, affinché trovino continuità le condizioni di reale vantaggio competitivo

La proporzionalità
Le misure protettive possono essere concesse se vengono salvaguardate le trattative per il risanamento (che appare quindi possibile se perseguito in ambiente tutelato) e non si arreca un ingiustificato pregiudizio ai creditori, il cui sacrificio deve apparire proporzionato rispetto al beneficio derivabile dalla soluzione della crisi

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