Nel gruppo Iva smistamento delle e-fatture
I primi mesi di adattamento al regime della fatturazione elettronica fra privati possono mettere a dura prova le soluzioni organizzative e informatiche del ciclo acquisti dei gruppi Iva per lo smistamento delle fatture elettroniche dei singoli soggetti partecipanti e creare conseguenti ritardi nei pagamenti ai fornitori dei medesimi soggetti. Per i fornitori dei gruppi Iva potrebbe costituire un problema e creare conflitti interni ai sistemi di fatturazione la presenza di più soggetti distinti, legati però da un’unica partita Iva e un solo identificativo di fattura elettronica, quelli del gruppo.
Facciamo un passo indietro. Nel gruppo Iva (articolo 70-bis e successivi del Dpr 633/1972) la partita Iva, anche per i soggetti partecipanti, è unica: questi mantengono la loro piena autonomia giuridica, fiscale e distinti obblighi ai fini della contabilità, del bilancio e degli adempimenti per le imposte sui redditi. I documenti contabili di acquisto, comprese le fatture elettroniche, rientrano nel ciclo acquisti specifico di liquidazione e pagamento di ciascun soggetto.
L’articolo 3, comma 2, del Decreto 6 aprile 2018 stabilisce che, ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del gruppo Iva, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente e al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante. Nel sistema della fattura elettronica B2B assume funzione determinante ai fini del recapito delle fatture il codice identificativo del soggetto comunicato all’agenzia delle Entrate. Il gruppo Iva, presumibilmente, sarà dotato di un proprio codice identificativo unico, associato al numero di partita Iva del gruppo a cui vengono recapitate le fatture.
A questo punto per il gruppo Iva possono venire fuori alcuni problemi: smistamento e associazione della fattura al soggetto appartenente al gruppo effettivo destinatario, valutazione del regime di detraibilità dell’Iva, rispetto dei termini di pagamento pattuiti con il fornitore, ad esempio.
Le uniche indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E/2018 lasciano in capo all’organizzazione, in particolare informatica dei software di gestione, l’onere di risolvere i problemi che derivano dalle operazioni.
Per il gruppo Iva, per la presenza di fatture, regolari dal punto di vista del contenuto stabilito dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, ma prive di riferimenti di codifica che rendano ordinariamente gestibili le informazioni per il ciclo acquisti. Se le fatture elettroniche recapitate dallo Sdi riportano anche il codice fiscale del destinatario il software gestionale adeguatamente orientato consentirebbe lo smistamento immediato e il trattamento della detrazione Iva, della corretta contabilizzazione e pagamento tempestivo, in caso contrario, a parte rimarcare la complessità operativa dell’inserimento nella fattura elettronica (immodificabile), sarebbero svariate e onerose le attività manuali di abbinamento e contabilizzazione, inimmaginabili rispetto ad un ciclo acquisti fondato su documenti informatici, con probabili ritardi anche sui pagamenti a danno degli interessi dei terzi fornitori.
Per questi ultimi la gestione delle anagrafiche clienti e fornitori degli appartenenti ai gruppi Iva potrebbe mettere in crisi gestione contabile e regolazione rapporti con soggetto unico ai fini Iva e distinti agli altri fini.