Nel leasing prevale la forma
Nessuna modifica nella rappresentazione delle operazioni di
Si tratta di una rappresentazione che privilegia la forma giuridica dell’operazione rispetto alla sostanza economica, al contrario di quanto avviene nell’ambito dei principi contabili internazionali. Lo Ias 17, dando prevalenza all’aspetto sostanziale, rappresenta l’operazione alla stregua di un finanziamento; ne consegue l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore del bene in leasing, in contropartita ad una passività nei confronti del concedente, e l’ammortamento del bene stesso con gli stessi criteri dei beni in proprietà. I canoni di leasing sono suddivisi tra quote di capitale rimborsato - da portare a riduzione del debito verso il concedente - e quote di interessi, da rilevare per competenza a conto economico.
I soggetti utilizzatori Ias imputano quindi a conto economico - e deducono fiscalmente in base al principio di derivazione rafforzata - solo le quote di ammortamento relative al bene in leasing, calcolate con gli stessi criteri dei beni in proprietà, e gli interessi impliciti maturati.
Al contrario, i soggetti utilizzatori Oic continuano a dedurre i canoni di leasing iscritti a conto economico, nel rispetto delle regole dell’articolo 102, comma 7, del Tuir. Nell’attuale formulazione, la norma prevede che, per le imprese utilizzatrici che imputano a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale, la deducibilità dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del bene, da individuare in base ai coefficienti ministeriali.
Qualora i nuovi Oic avessero previsto la contabilizzazione dell’operazione in base al metodo finanziario, la possibilità di ottenere la deducibilità dell’investimento in leasing in un periodo inferiore rispetto all’acquisto in proprietà sarebbe venuta meno. Così come avviene per i soggetti Ias, infatti, il principio di derivazione rafforzata avrebbe portato a dedurre esclusivamente le quote di ammortamento imputate a conto economico (e la quota interessi dei canoni).
Probabilmente, la scelta di mantenere la rappresentazione patrimoniale dell’operazione va ricercata nella volontà di attendere le evoluzioni contabili del leasing. Ad inizio 2016 è stato infatti pubblicato l’Ifrs 16 – che dovrà essere recepito dagli Ias adopter a partire dai bilanci 2019 – che prevede il superamento della distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo e si renderà applicabile a tutte le operazioni di locazione e noleggio.
Peraltro, pur non essendo cambiate le modalità di contabilizzazione, la nuova disciplina fiscale dei soggetti Oic, avrà un impatto sulla tassazione della plusvalenza derivante dall’operazione di «sale&lease back», plusvalenza che, in ossequio all’articolo 2425-bis del Codice civile, va ripartita lungo la durata del contratto. Fino ad oggi le Entrate ritenevano applicabile la disciplina dell’articolo 86 del Tuir con tassazione immediata delle plusvalenze; la nuova formulazione dell’articolo 83 del Tuir, con il riconoscimento fiscale dei criteri di imputazione temporale previsi dagli Oic, rende invece rilevante anche ai fini fiscali la ripartizione contabile della plusvalenza da «lease back».