Diritto

Nel nuovo iter di uscita dalle crisi debutta la via unitaria per i gruppi

Ci sarà un unico esperto che seguirà tutte le imprese coinvolte nella procedura

L’articolo 13 del decreto legge 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021) disciplina l’accesso dei gruppi di imprese alla nuova procedura di composizione negoziata delle crisi d’impresa introdotta dallo stesso decreto. Il Dl 118, in considerazione della crisi economica innescata dalla pandemia, ha agito su più fronti: da una parte ha fatto slittare al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi con una proroga ancor più lungo per il sistema di allerta (31 dicembre 2023); dall’altra ha introdotto un nuovo percorso di emersione volontario e stragiudiziale (la Composizione negoziata) giudicato maggiormente in grado di far fronte alla situazione emergenziale, al cui interno ha previsto una disciplina ad hoc per i gruppi di imprese.

In futuro, il Codice della crisi consenteirà ai gruppi di presentare un unico piano di risanamento o un’unica proposta di concordato o un unico accordo di ristrutturazione. In attesa che entri in vigore, il Dl ha voluto quindi riempire un vuoto normativo colmato solo in parte dalla giurisprudenza, permettendo ai gruppi di accedere quanto meno alla nuova procedura di composizione negoziata. Si tratta però di una norma stringata che lascia diversi dubbi interpretativi.

Accesso e procedura

In base all’articolo 13 le imprese in crisi che fanno parte di un gruppo potranno accedere alla procedura in via unitaria, venendo così considerate come un soggetto unico e singolo.

Potranno quindi presentare una richiesta congiunta di avvio della procedura e di nomina dell’esperto indipendente che dovrà aiutare gli imprenditori a trovare una via d’uscita dalla crisi e assisterli nelle trattative con i creditori. L’istanza, come per le imprese singole, va presentata attraverso la piattaforma telematica.

L’esperto che verrà nominati svolgerà i suoi compiti in modo unitario per tutte le imprese, a meno che lo svolgimento congiunto «non renda particolarmente onerose le trattative», magari per la presenza di molti creditori o contratti da rinegoziare. In questo caso può decidere che le trattative vengano svolte per singole imprese. Se sono state effettuate istanze separate, gli esperti nominati possono proporre che la composizione negoziata sia unitaria o riguardi solo determinate imprese: la procedura prosegue quindi con uno degli esperti nominati, individuato di comune accordo (oppure con quello nominato dopo la prima istanza).

Le altre imprese non in crisi che fanno parte del gruppo possono partecipare alle trattative anche su invito dell’esperto, quando, ad esempio, riguardano la rimodulazioni di contratti in cui sono coinvolte.

Anche nel caso dei gruppi di imprese, sono previste «misure protettive del patrimonio». Come per le procedure “singole” l’istanza va pubblicata nel registro delle imprese e da quel giorno vige il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa, fatta eccezione per le azioni promosse a tutela di crediti vantati da lavoratori.

Esito delle trattative

Al termine delle trattative, la conclusione della procedura può essere sia unitaria che separata. Il comma 10 dell’articolo 13 che disciplina questo aspetto è molto sintetico. Le imprese possono stipulare in maniera unitaria uno dei tre contratti previsti dall’articolo 11, comma 1 quando le trattative sono andate a buon fine ed è stato trovata una soluzione che consenta di superare la crisi: un accordo con uno o più creditori che ha gli stessi effetti di un piano di risanamento, senza bisogno dell’attestazione, una convenzione di moratoria o un piano di rateazione del debito.

Altrimenti, le strade delle imprese si separano, un’evenienza che (sembra di capire dalla lettura della norma) può riguardare sia il caso di esito negativo per tutte le imprese sia quello di esito diversificato (negativo per alcune e positivo per altre). In questo caso ogni impresa può optare per tutte le soluzioni indicate dall’articolo 11, che comprendono quindi non solo quelle relative all’esito positivo ma anche: chiedere all’autorità competente l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, proporre un piano attestato di risanamento, presentare una domanda di concordato semplificato (disciplinato dall’articolo 18 del Dl 118) o accedere all’una o all’altra delle classiche procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare o dalla legge sul sovraindebitamento (imprenditori commerciali non fallibili o di imprenditori agricoli).

LE REGOLE PER I GRUPPI DI IMPRESE

Definizione del gruppo di imprese
In base all'articolo 13 del decreto legge 118/2021, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che esercitano o sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica (articoli 2497 e 2545-septies del Codice civile)

Direzionee coordinamento
Il Dl 118 prevede che, salvo prova contraria, si presume che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo venga esercitata: dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci; dalla società o dall'ente che controlla le altre imprese direttamente o indirettamente anche nei casi di controllo congiunto

Chi presenta la richiesta
L'istanza è presentata telematicamente alla camera di commercio competente da parte di tutte le imprese del gruppo che si trovano in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Le imprese del gruppo che non versano in condizioni di crisi o insolvenza possono (anche su invito dell’esperto partecipare alle trattative con i creditori

Esito unitario o separato
Le imprese possono siglare in via unitaria i contratti con i creditori previsti dall'articolo 11, comma 1 (rateazione del debito, convenzione moratoria, piano di risanamento). In modo separato possono accedere a tutte le possibilità dell'articolo 11che include anche: accordo di ristrutturazione, concordato semplificato per liquidazione, piano attestato di risanamento e classiche procedure concorsuali

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