Contabilità

Nella nota integrativa i rischi per l’azienda

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di Franco Roscini Vitali

L’Oic 11 illustra il principio della «Prospettiva della continuità aziendale», peraltro già citato nella precedente versione in quanto da sempre previsto nell’articolo 2423-bis del Codice civile. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

L’Oic 11 ribadisce l’arco temporale futuro di dodici mesi, già presente nel principio contabile Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, nel principio di revisione Isa 570 relativo alla continuità aziendale e nel principio internazionale Ias 1.

Nei casi in cui, a seguito della valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze circa la continuità, nella nota integrativa devono essere chiaramente fornite le informazioni relative a fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Inoltre, nella nota integrativa devono essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute sulla continuità aziendale.

Se la valutazione prospettica della continuità aziendale porta gli amministratori a concludere che, nell’arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non sono state ancora accertate le cause di scioglimento previste dagli articoli 2484 e 2485 del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è fatta sempre nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo tuttavia conto, nell’applicazione dei principi contabili, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa deve descrivere il tutto.

In sostanza, gli amministratori non possono redigere un bilancio di liquidazione o di cessazione: nelle motivazioni è ribadito che essi non sono autorizzati ad abbandonare la continuità perché questa, seppure incerta, non è ancora venuta meno.

Infatti, nel nostro ordinamento giuridico le cause di scioglimento devono essere formalmente accertate. Tuttavia, gli amministratori tengono conto del mutato orizzonte temporale di riferimento, per esempio, nell’applicazione dei principi contabili Oic 16 per quanto riguarda l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e Oic 9 per la loro eventuale svalutazione, Oic 31 (iscrizione di fondi), Oic 25 (recuperabilità delle imposte anticipate).

Invece, se gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento previste dall’articolo 2484, redigono il bilancio senza la prospettiva della continuità dell’attività (articolo 2485 del Codice civile), applicando i criteri di funzionamento come sopra citati e tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale: questo vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

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