Controlli e liti

Tregua fiscale a maglie larghe:definizioni, stralcio e criptovalute

Azzeramento delle mini cartelle e pluriofferta per uscire dai contenziosi. I debiti andati a ruolo fra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 si possono sanare senza sanzioni né interessi

Dalla emersione delle criptovalute - finalmente entrate nel raggio di una norma fiscale ad hoc - agli scivoli per uscire in fretta e senza eccessivi danni dalle controversie tributarie (e dai relativi processi), fino all’annullamento delle cartelle esattoriali sotto i mille euro.

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2023 dà forma alla più volte annunciata strategia della cosiddetta tregua fiscale che, pur seguendo la via maestra del pagamento integrale delle imposte dovute - distanziandosi così anche concettualmente da qualsiasi tentazione di condono - potrà mettere a disposizione dei contribuenti in difficoltà vari percorsi per risanare le posizioni fiscali più sofferenti.

Il leit motiv degli interventi è quindi il pagamento integrale delle imposte, ma con una congrua dilazione temporale - e il mantenimento degli interessi - con una significativa riduzione delle sanzioni, davvero ridotte ai minimi storici.

Negli estremi di una manovra davvero articolata, è da sottolineare l’esordio a rango primario delle criptovalute - fino ad oggi relegate nel solo ambito legislativo dell’antiriciclaggio e nelle decisioni interpretative (e amministrative) dell’agenzia delle Entrate - con micro sanzioni per mancata dichiarazione e micro imposta sui rendimenti. Mentre da tabula rasa è l’intervento sulle cartelle esattoriali di basso importo e molto stagionate, difficilmente esigibili e con costi di riscossione spesso superiori all’ipotetico incasso.

Non trascurabile, in ogni caso, è anche l’offerta ad ampio spettro per uscire dall’imponente arretrato del contenzioso fiscale, con soluzioni di desistenza per ogni fase della disputa tributaria, dall’accertamento con adesione fino alla Cassazione (si veda l’articolo sulla destra).

Ancora, sul versante della riscossione coattiva - che è un ambito tra i più delicati nel rapporto con il contribuente - è da rimarcare l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza interessi e sanzioni. Va quindi versato solamente quanto dovuto a titolo di capitale e quanto maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

1. CRIPTOVALUTE

L’emersione Possibile regolarizzare le criptovalute detenute sino 31 dicembre 2021, presentando una dichiarazione di emersione. Due i casi previsti: senza redditi prodotti o, viceversa, con rendimenti incassati.

Le sanzioni
Per la mancata dichiarazione senza redditi: pagamento di una sanzione pari a 0,5 %, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate.

Nel caso di redditi prodotti, scatta l’imposta sostitutiva del 3,5 % del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle cripto attività a titolo di sanzioni.

2. CONTROLLI AUTOMATICI

L’analisi delle dichiarazioni
È prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relativamente ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1/1/2023.

Le sanzioni
Possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sanzioni del 3 % senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, la definizione non produce effetti e si applicano le sanzioni ordinarie. Rateizzabile, ma il mancato pagamento totale o parziale, fa cadere i benefici.

3. IRREGOLARITÀ FORMALI

Gli errori “rivedibili”
Riparte la regolarizzazione degli errori formali. Sono sanabili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile (per imposte dirette, Iva, Irap e tributi) commesse fino al 31 ottobre 2022

Duecento euro per anno
Questi errori possono essere regolarizzati mediante il versamento di una somma di 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono. Il versamento della somma in sanatoria dovrà essere eseguito in due rate di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

4. ADESIONE AGEVOLATA 

Il perimetro
In questa regolarizzazione rientrano i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e relativamente agli accertamenti con adesione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché quelli relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Finanziaria, e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023

Le sanzioni
Le sanzioni per questa regolarizzazione si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

5. CONTROVERSIE AGEVOLATE

L’ambito
Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione

Gli sconti
La controversia è risolta con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

6. CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Alternativa alla definizione
In alternativa alla definizione agevolata della scheda precedente, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo.

Sanzioni light
Si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

7. RINUNCIA IN CASSAZIONE

Deadline il 30 giugno
il contribuente che ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva.

Sanzioni ultra-scontate
Le sanzioni scendono in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori) dopo aver perfezionato un accordo con l’agenzia delle Entrate e il pagamento, nei venti giorni successivi, delle somme dovute. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. LE MINI CARTELLE

Annullate fino a 1.000 euro
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della Finanziaria, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Cancellazione definitiva
L’agenzia della Riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, oppure in via telematica, Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agenzia, adeguano le proprie scritture contabili.

9. RAVVEDIMENTO SPECIALE

Platea e limiti
È prevista la possibilità di sanare le violazioni nelle dichiarazioni relative al periodo in corso d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti. La regolarizzazione è consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni.

Mini sanzione più interessi
L’infrazione si estingue con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©