Nelle ristrutturazioni del debito da indicare proventi e costi
La ristrutturazione del debito e le correlate problematiche contabili sono oggetto del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Il documento fornisce una visione applicativa del principio Oic 19-Debiti.
La ristrutturazione del debito può riguardare ilconcordato preventivo ex articolo 161 della legge fallimentare, l’accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis dee il piano di risanamento attestato ex articolo 67 . Il momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo si differenzia in base alla tipologia dello stesso: omologa nel concordato preventivo, pubblicazione presso il Registro delle imprese nella ristrutturazione (omologa, se prevista) e accordo con i creditori nel piano di risanamento attestato.
I dottori commercialisti precisano che l’ambito di applicazione dell’Oic 19 si estende ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (banche). L’Oic 19 prevede il trattamento dei costi collegati alle operazioni di ristrutturazione, che comprendono spese legali e notarili, compensi professionali dei soggetti incaricati della predisposizione del piano, dei professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano e dell’attività di due diligence.
Il documento esamina il trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso di modifica sostanziale dei termini contrattuali e nel caso in cui non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali.
Tuttavia, l’Oic 19 non indica, opportunamente, i parametri quantitativi per individuare possibili elementi di differenziazione fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”, come invece avviene nell’Ifrs 9. La distinzione tra sostanziale e non sostanziale deve essere esaminata in relazione alle conseguenze che essa provoca sul conto economico. Per le società che valutano i debiti al costo ammortizzato, nel caso di eliminazione contabile del debito, il valore iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti soggetti ad attualizzazione.
Per le società che non applicano il costo ammortizzato, la riduzione del debito da rimborsare genera un provento finanziario quale differenza tra il valore d’iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario.
In ambedue le situazioni, la differenza tra valore d’iscrizione iniziale del nuovo debito e ultimo valore del debito originario costituisce un componente di reddito dell’esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione rilevato tra i proventi o, meno probabilmente, tra gli oneri finanziari. Proventi e costi della ristrutturazione costituiscono componenti positivi e negativi che non devono essere compensati, ma rilevati separatamente nel conto economico.
Se non si verifica la modifica sostanziale dei termini contrattuali, le società che applicano il costo ammortizzato rideterminano i flussi finanziari in base alla differenza tra il valore attuale del debito alla data della revisione della stima e il suo precedente valore contabile, mentre. Le società che non applicano il costo ammortizzato imputano i costi relativi alle operazioni diverse dalla riduzione del debito tra i risconti attivi nella misura dei benefici ottenuti dalla ristrutturazione.