Controlli e liti

Niente Irap per l’ingegnere amministratore unico di una Srl

La Ctp Firenze: l’autonomia tra le attività non fa scattare il tributo per la posizione individuale

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di Giorgio Gavelli

Ha diritto al rimborso dell’Irap versata, per mancanza del presupposto soggettivo del tributo, l’ingegnere che, oltre all’attività professionale svolta in forma individuale, è socio maggioritario e amministratore unico di una società di capitali che esercita l’attività di progettazione integrata. Così ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Firenze con decisione 564/01/2021 (presidente D’Amora, relatore Boragine), trattando un caso che assume una connotazione del tutto peculiare a seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2022.

Il contenzioso

Nel caso esaminato, l’Ufficio si opponeva al rimborso per tre motivi essenziali: il professionista risultava anche essere socio al 90% e amministratore unico di una Srl con attività riconducibile a quella della partita Iva individuale, l’analogo ricorso per varie annualità pregresse era stata dichiarato infondato dalla Ctr Toscana ed inoltre i beni strumentali utilizzati dal professionista (di costo complessivo inferiore ai 50.000 euro) sarebbero eccedenti rispetto al «minimo necessario per l’esercizio dell’attività». In particolare, la prima situazione dimostrerebbe, secondo l’Agenzia, l’utilizzo della struttura societaria al servizio dell’attività individuale.

Superate, con breve motivazione, le altre indicazioni proposte dall’Ufficio (i beni strumentali sono, per natura ed importo, del tutto giustificati dall’attività svolta ed il giudicato esterno su altre annualità non è rilevante, atteso che i presupposti per l’applicabilità dell’Irap possono mutare e vanno verificati in ogni periodo d’imposta: ex multis Cassazione n. 4420/2019), i giudici fiorentini si sono concentrati sul ruolo svolto dalla partecipazione nella Srl. E sono giunti alla conclusione che l’autonomia tra attività del socio e quella della società non consente di attrarre nel perimetro del tributo regionale anche la posizione individuale, in assenza della prova dell’esistenza di una struttura organizzata al servizio del professionista. Leggendo la decisione, pare quindi che l’Ufficio non abbia adeguatamente provato l’utilizzo del personale e dei mezzi della società anche al servizio dell’attività professionale individuale del socio, assenza da cui deriva che le posizioni devono essere mantenute distinte.

Gli effetti della modifica della manovra

Dopo che la legge di Bilancio 2022 ha previsto l’esclusione da Irap per le persone fisiche sia nell’esercizio dell’impresa che in quello di arte o professione a livello individuale, sarà interessante verificare come verrà concretamente interpretato dall’agenzia delle Entrate questo esonero. In particolare, il futuro ci dirà se si tenterà una interpretazione “sostanzialistica” della nuova disposizione, cercando di dimostrare che realtà formalmente individuali si appoggiano, nell’esercizio dell’attività, a strutture societarie formalmente “terze” ma, in realtà, a disposizione del professionista/imprenditore individuale. Ove così fosse, il contenzioso Irap (che sino al periodo d’imposta 2021 resta comunque sotto l’imperio della legge previgente) si manterrebbe rilevante e gli obiettivi della norma (ridurre l’imposizione e, nello stesso tempo, il contenzioso) verrebbero in parte frustrati.

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