Adempimenti

Niente proroga degli indici sintetici per le imprese con reddito agrario

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di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole rientranti nel reddito agrario non possono usufruire della proroga dei versamenti delle imposte dirette al 30 settembre, ancorché siano stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) anche per il settore agricolo.

Ci riferiamo alla disposizione contenuta nel decreto crescita, in corso di conversione in Parlamento, che proroga il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap per l’anno 2018 dal 1° luglio al 30 settembre 2019, prevista per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione. Il mondo Isa riguarda i contribuenti i cui ricavi non sono superiori ad 5.164.569,00 euro (si veda Il Sole 24 Ore del 21 giugno).

Ricordiamo che la norma introduttiva degli Isa, cioè l’articolo 9-bis del Dl 50/2017, è espressamente rivolta agli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Nulla hanno a che vedere gli Isa con i redditi fondiari.

I decreti che hanno approvato gli Isa li prevedono anche per il settore agricolo e in particolare:

il modello AA01S per i soggetti che hanno esercitato una attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali;

il modello AA02S per le attività di allevamento, caccia e servizi connessi.

Ovviamente l’applicazione degli Isa che porta con sé l’adempimento della compilazione dei modelli, ma anche gli effetti premiali, è riservata ai soggetti che rientrano nel reddito di impresa (articoli 55 e seguenti e capo II del Tuir); ne consegue che sono escluse tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario, vale a dire quelle previste dall’articolo 32 del Tuir svolte da persone fisiche e società semplici.

A questi fini i soggetti che operano in agricoltura possono essere classificati in tre grandi categorie:

persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir e che dichiarano il loro reddito solamente nel quadro RA del modello dei Redditi; questi soggetti non sono interessati agli Isa e quindi non possono usufruire della proroga dei versamenti delle imposte al 30 settembre;

imprese individuali e società che svolgono le attività civilisticamente agricole ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario. Si tratta delle attività previste nell’articolo 56, comma 5, e nell’articolo 56-bis del Tuir per le quali, salvo opzione si compila il quadro «RD»: attività di allevamento di animali con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, attività connesse di produzione di servizi o di produzione di beni non compresi nel decreto del 13 febbraio 2015, agriturismo, produzione di energia elettrica oltre la franchigia (comma 423 della legge 266/2005). Rientrano in questa categoria anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che hanno optato per la determinazione del reddito agrario ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006. Questi soggetti rientrano nel reddito di impresa e per le loro attività sono stati elaborati gli Isa, quindi rientrano a pieno titolo nella proroga per i versamenti al 30 settembre ancorché siano esonerati dalla compilazione dei modelli qualora determinino il reddito forfettariamente (decreto 28 dicembre 2018, articolo 2);

le imprese agricole che svolgono attività rientranti nel reddito di impresa (vedi punto precedente) che determinano il reddito sulla base della differenza fra costi e ricavi, nonché le società diverse dalla società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (compilano i quadri RG o RF del modello Redditi). Questi soggetti rientrano a pieno titolo nell’applicazione degli Isa compreso l’obbligo della compilazione dei modelli. Questi soggetti ovviamente beneficiano della proroga del termine per i versamenti delle imposte.

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