Niente sanzioni con il legittimo affidamento del contribuente
L’ordinanza 7656/2020 della Cassazione: resta cfomunque sempre dovuto il tributo
Il legittimo affidamento del contribuente comporta, in base ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge 212/2000, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori e accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, senza incidere sulla debenza del tributo che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto tributario, scaturendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi. A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza 7656/2020.
Il comma 1 dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente dispone che i rapporti tra contribuente e Ufficio sono improntati «al principio di collaborazione e della buona fede» mentre al comma 2, si sostiene che, in applicazione del menzionato assioma generale, «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ….. o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
La regola della salvaguardia del legittimo affidamento del contribuente, «reso esplicito in materia tributaria dall’articolo 10, comma 1, della legge 212/2000, trovando origine nella Costituzione ….. è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto» (Cassazione, sentenza 21513/2006) condiziona l’esegeta, in forza dell’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza costituzionale al canone ermeneutico e al sindacato di costituzionalità.
La valenza del legittimo affidamento «non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina dei rapporti giuridici anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, ma esige che ciò avvenga alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridic» (Corte costituzionale, sentenza 149/2017).
Il postulato del legittimo affidamento raffigura, inoltre, un assioma sostanziale dell’ordinamento Ue, senza tuttavia trasfigurarsi in un’aspettativa di intangibilità tipica di una prescrizione di legge «in particolare in settori in cui è necessario, e di conseguenza ragionevolmente prevedibile, che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica» (Corte di giustizia Ue, causa C-149-96/1999).
Ciò premesso, il comma 2 dell’articolo 10 della legge 212/2000 «ha riguardo ai rapporti intercorrenti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria e non è riferibile all’esercizio della potestà legislativa che, nel caso in cui sia esercitata in violazione del principio dell’affidamento dei cittadini, può integrare una ipotesi di incostituzionalità della norma» (Cassazione, ordinanza 14587/2018).
Non vi sono incertezze in merito all’inapplicabilità delle sanzioni al contribuente in quanto il comma 1 dell’articolo 5 del Dlgs 472/1997 stabilisce che «nelle violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» e, di conseguenza, la responsabilità per le violazioni tributarie si manifesta esclusivamente quando l’azione o l’omissione risulti essere imputabile al contribuente, quantomeno per negligenza (Cassazione, sentenza 21985/2014).
Nella vicenda in esame, non venendo contestata la buona fede al contribuente che si è avvalso di un credito d’imposta riconosciuto dal Centro operativo di Pescara e successivamente disconosciuto dall’agenzia delle Entrate, non è stato possibile riscontrarne la negligenza in base all’ articolo 5, comma 1, del Dlgs 472/1997.