Professione

No all’incarico gratis anche se la Pa rimborsa le spese

di Guglielmo Saporito

Nuovi contrasti sugli incarichi a titolo gratuito delle pubbliche amministrazioni: il Tar di Catanzaro annulla (sentenza 2 agosto 2018 n. 1507) un incarico di progettazione gratuito del Comune, che prevedeva solo un rimborso spese (comunque di 250mila euro).

Il contrasto sorge non solo con riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato (Quinta sezione, 3 ottobre 2017, n. 4614) che aveva ritenuto possibile, sullo stesso incarico progettuale, una prestazione gratuita. Si sono aggiunte le norme che, l’anno scorso, hanno affermato il diritto all’equo compenso: gli articoli 9 e 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, jobs act) danno peso alle prestazioni dei lavoratori autonomi verso le amministrazioni pubbliche, limitando gli abusi di dipendenza. La legge 4 dicembre 2017, n. 172, impone poi (all’articolo 19-quaterdecies) il principio dell’equo compenso per le prestazioni dei professionisti.

Queste norme, seppur successive alla vicenda decisa dal Tar, inducono ad una retribuzione proporzionata al lavoratore autonomo, reagendo al principio posto dal Consiglio di Stato che ammette incarichi gratuiti quando il professionista può ottenere vantaggi curricolari e di immagine, tali da garantire, sia pure indirettamente, utilità simili ad un equo compenso. Norme e giurisprudenza si allineano quindi verso l’obbligo di retribuzione, anche se ciò può generare altri problemi, ad esempio sui bilanci degli enti pubblici che ripongano affidamento su servizi e forniture pressoché gratuiti perché remunerati con vantaggi curriculari.

L’obbligo di adeguato compenso, escludendo meccanismi di retribuzione professionale indiretta, è anche frutto della reazione alla recente vicenda urbanistica del nuovo stadio della Roma, nella quale un rapporto di consulenza pressoché gratuito è stato seguito da un incarico fiduciario di vertice in un’azienda di servizi. Inoltre, sono danneggiati dalla gratuità non solo i professionisti, ma anche le imprese: di recente il Tar di Reggio Calabria ha annullato l’esito di una gara ospedaliera per fornire 6mila litri di latte per neonati, aggiudicata a soli 120 euro. Qui il calibro dei concorrenti non lasciava dubbi sulla qualità del prodotto, ma restavano perplessità sul rispetto della concorrenza, ad esempio perché il vincitore poteva poi contare sul cosiddetto effetto àncora: i genitori dei bambini ricoverati avrebbero acquistato il suo latte anche dopo l’uscita dall’ospedale.

Sui minimi retributivi ci sono contrasti anche tra Anac e Tar Lazio: il tariffario per i commissari di gara prevede un minimo di 3mila euro, senza poter più contare sulla gratuità di membri interni alle amministrazioni. Ma, per tale minima retribuzione dei commissari esterni ed estratti a sorte, gli enti non hanno risorse. Così hanno ottenuto (Tar Lazio, sentenza 4710/2018, si veda Il Sole 24 Ore del 4 agosto) una sospensione dei minimi del tariffario Anac. Riemerge così il problema dell’equo compenso: sarebbe poco logico imporre ai concorrenti di offrire servizi e prodotti a prezzi allineati e congrui, mentre i commissari di gara sarebbero remunerati con gettoni sotto i minimi tariffari.

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