Noleggio autobus con conducente senza rimborso delle accise sul gasolio
Non spetta il rimborso sulle accise relative al gasolio utilizzato per autotrazione dalla società esercente attività di noleggio autobus con conducente. Questo perché la direttiva Ce 96/2003, che disciplina tale tipologia di agevolazione, non si applica indistintamente a tutti gli operatori economici senza espresso recepimento di tale direttiva da parte dello stato membro, ma lascia allo stesso la facoltà di individuare le categorie agevolabili. Così la sentenza 227/2/2018 della Ctp Varese ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
È errata la tesi della società contribuente. secondo cui il secondo comma dell’articolo 7 della direttiva Ce 96/2003, ha efficacia diretta nell’ordinamento italiano. Né tanto meno tale agevolazione è giustificabile dal parere rilasciato a mezzo e-mail dal funzionario della Commissione europea trattandosi, intanto, di parere privo di rilevanza giuridica, e poi rilasciato da soggetto non avente legittimazione a rilasciarlo.
È valida, invece, la tesi dell’agenzia delle Dogane. La direttiva Ce 96/2003 non ha efficacia diretta nell’ordinamento nazionale poiché necessita di un espresso recepimento da parte del legislatore nazionale e non si applica agli usi generalizzati del gasolio per autotrazione utilizzato a fini commerciale. A tal proposito, difatti, solo le categorie, indicate nell’articolo 24-ter del Dlgs 504/1995, possono beneficiare di tale agevolazione.
La vicenda
Una Srl, esercente attività di noleggio di autobus con conducente, presenta richiesta rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per autotrazione relativo al terzo trimestre 2017 per oltre 29mila euro, ma l’agenzia delle Dogane gliela rigetta esplicitamente non rientrando la Srl tra le categorie agevolabili. Ma la società non ci sta, e presenta, nell’ottobre 2017, ricorso introduttivo in Ctp. Sostiene la legittimità del rimborso, atteso che l’articolo 7, comma 2, della direttiva Ce 93/2006, ha efficacia diretta in Italia. Resiste l’agenzia delle Dogane in giudizio a difesa del proprio operato.
Ctp Varese, sentenza 227/2/2018