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Noleggio diporto, l’esenzione accise finisce dai giudici Ue

Ricorso della Commissione Ue per violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici

ADOBESTOCK

di Enrico Traversa

La Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte Ue (causa C-341/20) contro lo Stato italiano per violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici a motivo dell’esenzione da accise accordata ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto in tutti i casi in cui queste siano oggetto di un contratto di noleggio. La Commissione europea ha contestato allo Stato italiano la violazione dell’articolo 14.1.c) della direttiva «accise sui prodotti energetici» che da un lato prevede un’esenzione obbligatoria a favore dei carburanti utilizzati per la navigazione a fini commerciali - come il trasporto di merci o di passeggeri - e dall’altro esclude da tale esenzione d’imposta i carburanti utilizzati dalle «imbarcazioni private da diporto». Lo stesso articolo 14 contiene anche una definizione di «imbarcazione privata da diporto» che va intesa come «qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali».

La direttiva 2003/96/CE è stata trasposta in diritto italiano con Dlgs 26/2007 che ha modificato il Dlgs. 504/1995 contenente il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, che prevede all’articolo 24.1 e al suo allegato I, tab. A, punto 3, l’esenzione per i carburanti utilizzati per la navigazione in generale, ad esclusione della navigazione da diporto. La normativa di attuazione è contenuta nel decreto del Mef 225/2015 che all’articolo 1.6 esclude correttamente dall’esenzione i carburanti utilizzati dalla imbarcazioni private da diporto «fatti (tuttavia) salvi i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio». La successiva circolare n. 5/D del 15 marzo 2016 delle Dogane chiarisce che l’esenzione dall’accisa è subordinata alla «diretta assunzione dell’esercizio ed utilizzazione dell’unità commerciale noleggiata da parte del soggetto esercente, contenuto tipizzato del contratto di noleggio». La definizione di tale contratto si trova all’articolo 47 del Codice della nautica da diporto (Dlgs 171/2005) secondo cui «il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti… si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine… alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio».

In sostanza, per il Fisco italiano il servizio di noleggio rende l’impiego dell’imbarcazione da diporto un uso a fini commerciali dell’imbarcazione stessa e di conseguenza il noleggiante beneficia dell’esenzione da accisa.

Tale normativa italiana entra in rotta di collisione con l’interpretazione che la Corte Ue ha dato dell’art. 14.1 della direttiva. Per i giudici europei infatti, per potere beneficiare dell’esenzione dall’accisa sui carburanti non è sufficiente che il noleggio sia considerato in sé un’attività commerciale per il noleggiante. L’elemento determinante è l’uso che il noleggiatore fa dell’imbarcazione in quanto utilizzatore finale. È soltanto se tale ultima utilizzazione dell’imbarcazione è «direttamente funzionale alla prestazione di un servizio a titolo oneroso» che le corrispondenti operazioni di navigazione ricadono nell’ambito di applicazione dell’esenzione da accisa sui carburanti (sentenze C-250/10, punti 21, 22 e 25 e C-151/16, punti 29 e 30) e non certo quando l’utilizzazione finale dell’imbarcazione avviene «a scopo ricreativo» (articolo 47 del codice) per una una comitiva di turisti. Invece in base alla normativa italiana di attuazione dell’articolo 14 della direttiva - ed in particolare in base al Dm 225/2015 – l’esenzione è concessa indipendentemente dall’utilizzazione finale effettiva che viene fatta dell’imbarcazione da parte del soggetto che la prende a noleggio.

Contrariamente alla corretta interpretazione dell’articolo 14 della direttiva fornita dalla Corte Ue, l’amministrazione finanziaria italiana accorda l’esenzione a tutte le imprese che esercitano un’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto a prescindere dall’utilizzazione, commerciale o privata che ne fa il noleggiatore. È quindi sufficiente che l’imbarcazione sia utilizzata in forza di un contratto di noleggio per poter sempre beneficiare dell’esenzione da imposta per il carburante necessario alla propulsione dell’imbarcazione stessa, dato che la normativa italiana stabilisce una presunzione generale di uso a fini commerciali in base alla semplice esistenza di contratto di noleggio. Al contrario, la Corte di giustizia ha affermato in maniera inequivocabile che per concedere l’esenzione l’amministrazione finanziaria deve verificare caso per caso l’utilizzazione reale dell’imbarcazione privata da diporto fatta dal noleggiatore.

Se si tiene conto della circostanza che l’esclusione dell’esenzione da accisa per la navigazione da diporto esiste dalla data (31 dicembre 1992) di entrata in vigore della prima direttiva accise 92/81/CEE, si deve constatare che da quasi 27 anni lo Stato italiano ha rinunciato ad assoggettare a imposta migliaia di tonnellate di carburante utilizzato per il noleggio a scopo ricreativo delle imbarcazioni da diporto di tutta la penisola. Ne consegue che il mancato gettito per l’Erario ammonta certamente a centinaia di milioni di euro. Questa generosità fiscale è ingiustificabile sotto il profilo dell’equità fiscale, soprattutto in tempi di deficit pubblico in crescita esponenziale. La probabile sentenza di condanna della Corte Ue porrà termine a questa iniqua agevolazione e costringerà lo Stato italiano non solo a revocare l’esenzione pro futuro a partire dalla data di emanazione della sentenza stessa, ma anche a riscuotere l’accisa sui carburanti illegalmente non percepita negli ultimi cinque anni, termine di prescrizione dell’azione di recupero delle Dogane. Tale azione apparirà tanto più inevitabile se l’esenzione da accisa risulterà costituire anche un aiuto di Stato vietato dall’articollo 107 del Trattato Ue.