Adempimenti

Oli lubrificanti, scattano i nuovi adempimenti antifrode

Procedure in vigore dal 1° ottobre ma restano criticità sui tempi e le ricadute penali. Online l’applicativo

di Alessandro Foti e Tiziana Zona

Tra le misure introdotte con il decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (Dl 124/2019 convertito dalla legge 157/2019), meritano attenzione da parte degli operatori le disposizioni contenute nell’articolo 7 (attuato con il Dm 22 aprile 2020) in materia di tracciabilità, degli oli lubrificanti (codici NC da «2710 19 81» a «2710 19 99») e delle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), attraverso una nuova procedura che è destinata a diventare operativa dal 1° ottobre, e per la quale il 30 settembre è stato rilasciato l’applicativo online.

La norma interviene nel Testo unico delle accise (Dlgs 504 del 1995) inserendo gli articoli 7-bis e 40, comma 3, con effetti significativi non solo, e non tanto, in termini di nuovi adempimenti cui saranno tenuti i soggetti interessati, ma anche, e soprattutto, sul piano della responsabilità penale in capo ai loro legali rappresentanti in caso di violazione. Si tratta certamente di una procedura che nasce dalla necessità di arginare taluni fenomeni frodatori che fanno leva sul gap normativo esistente nel regime di controllo sulla circolazione di prodotti tra Stati membri. Regime che, in pratica, varia in funzione dell’impiego cui sono destinati i prodotti (lubrificazione o combustione/carburazione) e del conseguente ambito di applicabilità dell’imposta di consumo (accisa) rispettivamente, non armonizzata (per uso lubrificante) o armonizzata (per uso carburante/combustibile).

A livello unionale, infatti, mentre la circolazione dei prodotti impiegati come carburante/combustibile è consentita solo tra soggetti autorizzati e a seguito dell’emissione di documento amministrativo elettronico (e-AD) fornito dal sistema telematico Emcs, la movimentazione dei prodotti impiegati nella lubrificazione poteva avvenire senza particolari vincoli non sussistendo obblighi di censimento dei soggetti coinvolti (mittenti, destinatari, trasportatori), ed essendo i prodotti scortati unicamente dalla lettera di vettura Cmr, non tracciata elettronicamente.

Al fine di sottrarre, surrettiziamente, i prodotti in parola ai rigorosi vincoli unionali sulla movimentazione tra gli Stati membri, lo schema tipico evasivo prevede miscelazioni e impiego irregolare. In altri termini i prodotti sono solo apparentemente destinati all’uso dichiarato della lubrificazione, essendo invece in concreto appositamente miscelati con altri prodotti energetici, per poi essere impiegati come carburanti o combustibili.

Da qui, dunque, l’esigenza dell’intervento normativo anti-frode in discorso con cui si introduce un nuovo sistema di censimento dei soggetti coinvolti e tracciabilità dei prodotti energetici. La procedura prevede adempimenti complementari a carico dei soggetti interessati (mittente e soggetto che effettua la prima immissione in consumo in Italia) preordinati all’obbligo di acquisire sia un codice identificativo unico (IU) sia, per ciascuna operazione, un codice amministrativo di riscontro (Car). Il Car dovrà annotarsi, prima della circolazione nel territorio nazionale, sulla documentazione di trasporto scortante i prodotti in parola nonché appurarsi al termine della movimentazione sul territorio italiano. A tal fine è stato sviluppato l’applicativo Lub, reso disponibile dal 30 settembre in ambiente reale sul sito dell’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm), con cui è stato telematizzato il processo di registrazione dei soggetti coinvolti, rilascio del Car e tracciamento dei prodotti.

Benché se ne comprenda la ratio, la novella mostra già ad un primo esame, non pochi profili dei quali gli operatori dovranno tener conto per realizzare la pianificazione e la compliance doganale e per ridurre i margini di rischio.

Anzitutto, i tempi della procedura paiono troppo brevi rispetto alle informazioni da reperire e alle conseguenze cui si incorre. Viene, infatti, previsto che il Car debba essere richiesto non prima delle 48 ore e non oltre le 12 ore precedenti dall’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale, con obbligo per il soggetto nazionale che immette i prodotti in consumo di comunicarlo al mittente. Inoltre, all’atto della richiesta è necessario l’inserimento di vari dati (ad esempio, identificativi del mittente e del destinatario, i quantitativi e i codici NC) tra cui figurano il tipo e la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento nonché l’itinerario e la durata del trasporto. Informazioni particolarmente insidiose per almeno due ragioni; il trasporto è generalmente affidato a soggetti estranei all’operazione, e l’emendabilità del Car parrebbe preclusa al destinatario durante il trasporto. C’è da aspettarsi, quindi, che in molti casi i soggetti interessati propenderanno per posticipare la partenza delle merci ciò a discapito soprattutto degli operatori con business fondati sulla commercializzazione e/o distribuzione on-demand.

In secondo luogo, non può non rilevarsi come l’accesso al sistema Lub sia attualmente consentito unicamente tramite Spid (di livello 2 e di persona fisica) o una Cns dal che si pone inevitabilmente un tema di delega e/o sub delega del legale rappresentante - ragionevolmente al di fuori dell’esecuzione materiale di tali adempimenti – e coordinamento/associazione della licenza con soggetti ulteriori e diversi da costui.

Le criticità sebbene mitigate non sono eliminate con la previsione della procedura “semplificata” prevista nell’ambito di «reti d’impresa» e «rapporti stabili di fornitura» (pagina 30 istruzioni operative del 24 luglio 2020) che comunque andrebbe valutata in un’ottica di facilitazione per gli operatori. In quest’ottica, stupisce anche che non vi sia cenno alcuno agli operatori certificati Aeo.

Le considerazioni che precedono andrebbero poi attentamente valutate anche alla luce delle conseguenze penalmente rilevanti, introdotte dal novellato articolo 40, comma 3, del Tua, in capo al legale rappresentante della società che effettua la prima immissione in consumo in Italia, nei casi di violazione della procedura (vale a dire Car assente, Car non veritiero, mancata validazione dell’Adm). Viene, infatti, previsto che tali condotte integrino, salvo prova contraria, il delitto di tentativo di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici punibile (analogamente al reato consumato) anche con la reclusione.

Al di là del chiaro intento deterrente che il legislatore con essa ha voluto imprimere, la previsione della prova contraria tuttavia non pare possa offrire sufficienti garanzie di discolpa per gli operatori, a fronte delle anzidette criticità sottese alle tempistiche e al reperimento delle informazioni richieste per l’emissione del Car, ma soprattutto in considerazione della fase in cui dovrebbe tendenzialmente aver luogo l’accertamento (merce in transito) prima della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi al versamento delle accise.

L’assenza di soglie minime di punibilità (invero previste dall’articolo 40 unicamente per il gas naturale) o la sproporzione delle conseguenze per violazioni anche solo colpose (mero mancato pagamento dell’imposta) sono elementi cui prestare particolare attenzione.

Dunque sarà opportuno valutare le criticità connesse ai diversi aspetti sopra accennati nonché, tra l’altro, considerare la necessità e/o l’opportunità di revisionare i contratti in essere con i propri fornitori e gli operatori logistici e/o ricorrere alla procedura semplificata prevista dalle istruzioni operative dell’Adm del 24 luglio 2020 per i rapporti stabili di fornitura.


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