Non è tassabile il risarcimento per il danno da invalidità permanente
Non tassabili le somme percepite dal contribuente a titolo di invalidità permanente. Difatti, in tali casi non si è in presenza del cosiddetto «lucro cessante», ossia di somme erogate per risarcire il contribuente dalla perdita di redditi, che devono essere dichiarate e conseguentemente tassate, bensì di somme tese a risarcire un danno dipendente da invalidità permanente. Così la sentenza 267/2/2018 della Ctp Treviso ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
Per i giudici trevigiani è errata la tesi del fisco, secondo cui le somme percepite dal contribuente costituiscono risarcimento danni, ovvero somme che sostituiscono redditi della stessa natura assoggettate a tassazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Tuir. Ad avviso del collegio è valida la tesi del contribuente: come risulta da certificazione medica, a seguito di un sinistro, il contribuente ha subito danni per i quali ha subito una lesione della propria integrità psicofisica nella misura del settanta per cento, che impedisce di svolgere propria attività lavorativa in misura permanente, e quindi tali somme sono escluse da imposizione come richiamato dalla stessa norma assunta dall'erario violata.
La vicenda
Una donna subisce nel 2003 grave sinistro e percepisce somme dalla compagnia assicurativa pari a 550mila euro nel 2011. Non presenta la dichiarazione Unico 2012, relativo all'anno 2011, ma l'erario ritiene che parte di tali somme, pari ad oltre 214mila euro, hanno natura di «lucro cessante» e che quindi sono state sottratte a tassazione separata. Pertanto, emette avviso di accertamento nel novembre 2017. La contribuente resiste in Ctp: le somme sono state percepite a titolo di indennità permanente e non sono soggette a tassazione.
Ctp Treviso, sentenza 267/2/2018