Nella cessione di Npl per ora fa scuola solo la Corte di giustizia
Chi acquista il credito non esegue nessuna prestazione a favore di chi lo cede
Il regime Iva della cessione di crediti deteriorati, i cosiddetti Npl, era stato trattato dalla Corte di giustizia in due importanti sentenze, entrambe relative a operatori tedeschi: 26 giugno 2003, nella causa C-305/01 - Mkg-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH; 27 ottobre 2011, nella causa C-93/10 - Gfkl Financial Services Ag.
La prima si occupa del caso meno frequente in cui le cessioni di Npl sono fatte a scopo di finanziamento con un corrispettivo esattamente individuabile, anche se compreso nel differenziale tra il valore nominale del credito ceduto e il prezzo pagato per il suo acquisto. Tuttavia, secondo la Corte un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d’insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai clienti una commissione, pone in essere un’operazione in cui prevale la natura di “recupero crediti”, che in base alla direttiva e all’articolo 10, primo comma, numero 1), della legge Iva non beneficia dell’esenzione.
Diverso è il caso trattato nella sentenza del 2011, il più frequente nella prassi, in cui le cessioni non sono decise per conseguire un finanziamento dalla cessione, che per lo più è fatta a una minima frazione del valore nominale del credito, quanto per “ripulire” il bilancio e riequilibrare gli indici indispensabili per il proseguimento dell’attività finanziaria in base alle regole europee. La Corte conclude che in questi casi non viene posta in essere nessuna operazione rilevante ai fini Iva, qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti e il loro prezzo d’acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione.
In altri termini, chi acquista il credito non esegue nessuna prestazione a favore di chi lo cede (né viceversa si può ipotizzare un servizio in senso contrario), in quanto risulta impossibile quantificare un corrispettivo idoneo a esprimere la rilevanza dell’operazione.
Il paragrafo 74 del principio contabile Oic 15, per il cedente degli Npl, dispone che quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. Si deve quindi escludere qualsiasi ricostruzione estranea al contenuto contrattuale.
L’enunciato del principio contabile è un’ulteriore conferma delle diverse conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia nelle due sentenze: nella Mkg il contratto poneva in evidenza le due commissioni, da considerare corrispettivo imponibile, in quanto remunerativo di un’attività di recupero crediti; nella Gfkl il minor prezzo – nel caso di specie con uno sconto del 48%, rispetto al 3% delle commissioni pagate da Mkg – esprimeva la natura di fair value dei crediti ceduti.
La Commissione europea, con il working paper 917 del 9 febbraio 2017, chiede il parere al Comitato Iva, che lo discute nella riunione 108 del 27-28 marzo 2017. Queste le conclusioni «quasi all’unanimità»:
l’operazione si configura come prestazione di servizi ex articolo 25, § 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE, da noi articolo 3, secondo comma, n. 3): «operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti»;
non si ravvisa nessun servizio reso dall’acquirente del portafoglio di crediti al soggetto che lo ha venduto, se il prezzo pattuito riflette il valore economico dei crediti alla data della cessione. Non esiste pertanto una operazione rilevante ai fini Iva, che sarebbe stata astrattamente riferibile al servizio reso al cedente, consistente nell’assunzione del rischio di insolvenza;
l’eventuale minor prezzo pagato per l’acquisto di questi crediti pro-soluto rispetto al valore economico costituisce un corrispettivo a favore del cessionario, da fatturare in regime di imponibilità, prevalendo la funzione di recupero crediti rispetto a quella finanziaria;
l’amministrazione finanziaria ha titolo per accertare, caso per caso, se il prezzo pagato per la cessione riflette o meno il valore economico dei crediti;
le prestazioni di servicing rese da un soggetto diverso dall’erogatore del credito non hanno natura finanziaria, ma solo amministrativa in quanto consistono nella pura gestione del prestito, oltre a varie attività il cui scopo essenziale è il recupero e l’incasso del credito.
L’esatta individuazione del corrispettivo è un argomento trasversale in tutte le operazioni finanziarie, specie nei “prodotti” sofisticati che sono stati creati ormai da molti anni. Così come da molti anni la Commissione europea ha aperto il dossier di una riorganizzazione dell’imposta sul valore aggiunto per questi servizi. Mancano peraltro al momento proposte concrete e pertanto i dubbi sono destinati a durare nel tempo.