Adempimenti

Nuova attività soggetta a regime del margine: chi rinuncia può entrare subito nel forfait

Secondo l’Agenzia (risposta 48/2020) l’avvio di una nuova iniziativa economica non sconta la causa di preclusione

(AgfCreative)

di Alessandra Caputo


L’obbligo di rinunciare al regime del margine per accedere al forfettario non sussiste in caso di inizio attività. Lo precisa la risposta a interpello numero 48 pubblicata dall’agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava un contribuente che, nel 2019, aveva intrapreso l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria avvalendosi del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014. L’istante riferiva poi di voler avviare, contestualmente a tale attività e sempre nel 2019, anche quella di “compro oro”, consistente nell’acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione oppure alla rivendita a privati e/o altri soggetti.

Ai fini Iva, l’attività di compro oro è soggetta al regime del margine disciplinato dal Dl 41/1995, ferma restando la facoltà di optare per il regime Iva ordinario. Il comma 57 della Legge 190/2014 preclude l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (quale è quello del margine) o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Con la circolare 10/E/2016, l’Agenzia aveva chiarito che l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfettario, in quanto soggetta ad un regime speciale Iva ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Con la successiva circolare in materia, la numero 9/E/2019, l’Agenzia aveva poi affermato che nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’Iva nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Il dubbio espresso dal contribuente nell’interpello riguardava proprio la circostanza di dover esercitare, nell’anno precedente, l’opzione per il regime ordinario, cosa non possibile per i soggetti che avviano una attività per la prima volta e che, quindi, non hanno periodi di imposta precedenti. Riteneva, pertanto, l’istante di poter adottare un comportamento concludente, senza esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

La risposta delle Entrate è favorevole. In particolare, viene precisato che quanto affermato nella circolare 9/E/2019 riguarda esclusivamente i soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine. Ne consegue che coloro che iniziano l’attività e che quindi, nei periodi di imposta precedenti non hanno applicato il regime speciale, possono applicare il regime forfetario sin da subito, senza necessità di optare prima per il regime ordinario Iva.

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